Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 3 deve rinviare al nuovo regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134 e non più alla decisione 2008/633/GAI, ora abrogata. Questo capoverso resta invariato.

Il capoverso 4 deve contenere il rimando all’articolo 22terdeciesparagrafo 3 del regolamento (UE) 2021/1134. Inoltre, la Centrale operativa di fedpol ha cambiato nome ed è divenuta la Centrale operativa e d’allarme. Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede che le autorità designate ottengano i dati del VIS in linea di massima dopo l’interrogazione del CIR, come previsto nel quadro dell’interoperabilità (art. 110d LStrI).

Il capoverso 5 è nuovo. Prevede che alcune delle autorità citate nel capoverso 3 abbiano accesso al C-VIS per identificare vittime della tratta di essere umani, incidenti e calamità naturali nonché persone scomparse (art. 22septdeciesdel regolamento (UE) 2021/1134). Si tratta del Servizio informazioni della Confederazione (SIC), di fedpol nonché delle autorità cantonali di perseguimento penale e di determinate autorità comunali. In questo caso le autorità possono accedere al C-VIS direttamente senza passare dal punto d’accesso centrale.

Art. 109b cpv. 1, 2 lett. b ed e, 2bis, 3 e 4

Il capoverso 1 stabilisce che l’ORBIS contiene anche i dati ricavati dal C-VIS dopo il confronto effettuato nell’ambito della registrazione di un fascicolo. Può pure trattarsi di dati risultanti da diversi confronti con i sistemi europei.

Il capoverso 2 lettera b menziona ora l’immagine del viso e non più la fotografia; ciò è conforme al regolamento (UE) 2021/1134. La lettera e rimanda ai nuovi regolamenti SIS, come previsto dal progetto approvato dal Parlamento il 20 dicembre 202071. La nota a piè di pagina del regolamento (UE) 2018/1860 alla lettera e deve essere adeguata poiché il nuovo regolamento (UE) 2021/1134 la modifica.

Il capoverso 2bisriprende la formulazione prevista nel quadro dell’interoperabilità72 senza modifiche materiali.

I capoversi 3 e 4 riprendono formalmente quanto è stato approvato nel quadro del progetto sull’interoperabilità. Si tratta di modifiche formali e non materiali. Il capoverso 3 lettera e rimanda ora al regolamento (UE) 2021/1134. La formulazione del capoverso 3 riprende inoltre la nuova terminologia che sostituisce la denominazione dell’attuale Corpo delle guardie di confine. Le lettere a-d rimangono conformi al progetto sull’interoperabilità e non subiscono alcuna modifica.

Art. 109c lett. a

Questo articolo disciplina gli accessi al sistema ORBIS. La lettera a viene modificata: il «Corpo delle guardie di confine» è sostituito da «i collaboratori dell’AFD incaricati del controllo delle persone alla frontiera». L’accesso a ORBIS consente il controllo delle persone e il rilascio di visti eccezionali alle frontiere Schengen esterne.

Art. 109cbisTrasferimento di dati dall’ORBIS al SIMIC

I dati biometrici rilevati nel quadro delle procedure di rilascio di visti per soggiorni di lunga durata possono essere trasferiti automaticamente dall’ORBIS al SIMIC, dopo essere stati rilevati nelle rappresentanze svizzere. Questa possibilità permette di semplificare le procedure e di evitare doppi rilevamenti di dati biometrici. La disposizione concretizza la variante al vaglio menzionata al numero 2.2.2.

Il rilevamento effettuato in questo quadro comprende le impronte digitali delle dieci dita, l’immagine del viso e la firma. Questi dati sono trasferiti al SIMIC quando il richiedente un visto per soggiorni di lunga durata è autorizzato a entrare in Svizzera al fine di ottenere un permesso di dimora attestato da un documento biometrico conformemente al regolamento (UE) 1030/2002. I dati sono cancellati da ORBIS dopo essere stati trasferiti al SIMIC. Sono conservati nel SIMIC secondo le disposizioni vigenti della LSISA (cpv. 1).

Per evitare un doppio rilevamento biometrico, i richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata non devono più fornire i loro dati una volta giunti in Svizzera (cpv. 2). È tuttavia sempre previsto un controllo presso i servizi cantonali o comunali. Le impronte di due dita e l’immagine del viso sono utilizzate per il documento conformemente al regolamento Schengen 1030/2002. Al momento dell’emissione del documento in Svizzera non può essere richiesto alcun emolumento di rilevamento biometrico.

La LSISA permette già attualmente di riutilizzare i dati biometrici del SIMIC (art. 7a cpv. 3). Essa non deve pertanto essere adeguata.

Art. 109d Nota a piè di pagina

All’articolo 109d LStrI occorre aggiungere il rimando al regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134. La nota a piè di pagina deve essere adeguata di conseguenza. Questo articolo concretizza il nuovo articolo 22unvicies del regolamento (UE) 2021/1134.

Art. 109e lett. k e l

La clausola di delega prevista per il Consiglio federale all’articolo 109e è completata aggiungendo la competenza per disciplinare tutte le limitazioni del diritto d’informazione o del diritto d’accesso in relazione a determinate informazioni sensibili connesse all’analisi della sicurezza da parte dell’unità nazionale VIS o dell’unità nazionale ETIAS (lett. k).

D’altra parte si prevede di definire precisamente i dati forniti automaticamente al C-VIS al momento del deposito di una domanda di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio. Sono menzionati anche i dati forniti al sistema al momento del rilascio di un documento. I dati possono dunque essere indicati nel quadro dell’ordinanza VIS73 nazionale (lett. l).

Art. 109ebisUnità nazionale VIS

L’obiettivo di questo nuovo articolo è concretizzare le disposizioni 9quinquiese 9octiesdel regolamento (UE) 2021/1134. La SEM è designata come l’autorità nazionale che effettua le verifiche richieste in caso di riscontri positivi con le banche dati di polizia (SIS, TDAWN

71FF 2020 8813

72LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento

dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen) FF 2021 674.

73 RS 142.512