Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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d’Interpol) al momento del deposito di una domanda di visti per soggiorni di breve durata. Una segnalazione al SIS può in questo caso concernere una persona ricercata ai fini dell’arresto o dell’estradizione, una persona vulnerabile o bisognosa di protezione, oppure una persona ricercata nel quadro di un procedimento giudiziario. La persona o il suo documento può pure essere segnalata per controlli discreti o mirati o per essere interrogata a fini d’indagine. Eventuali corrispondenze con ECRIS-TCN non interessano tuttavia la Svizzera, che non collaborandovi non riceve dunque nessuna informazione legata a questa banca dati. Per quanto concerne Europol, la Svizzera è autorizzata ad accedere alla banca dati soltanto su richiesta per effettuare delle verifiche.

Per quanto riguarda le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di dimora o di domicilio occorre sottolineare che la SEM in quanto unità nazionale VIS interverrà al fine di procedere a una valutazione dei rischi per la sicurezza soltanto nei casi di segnalazione di persone ricercate ai fini dell’arresto o dell’estradizione o se il documento di viaggio figura nel TDAWN di Interpol (art. 22ter par. 9 secondo comma del regolamento (UE) 2021/1134).

Il capoverso 1 stabilisce che la SEM è l’unità nazionale VIS.

Il capoverso 2 definisce i compiti principali di questa autorità conformemente al regolamento riveduto.

Il capoverso 3 specifica che se il riscontro risulta scorretto i dati sono immediatamente cancellati.

Art. 109eterUtilizzo di dati del C-VIS nel quadro del SIS

Il capoverso 1 di questo nuovo articolo prevede che la Centrale operativa e d’allarme di fedpol possa trasmettere su richiesta in maniera sicura dati del C-VIS alle autorità abilitate a procedere a una segnalazione volta a impedire a persone vulnerabili di viaggiare (art. 22octodeciespar. 1 del regolamento (UE) 2021/1134). Le relative condizioni sono che la persona sia stata identificata come vulnerabile e sia segnalata nel SIS conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862. È possibile anche la segnalazione di persone scomparse.

Il capoverso 2 stabilisce che le autorità di protezione dei minori e degli adulti e le autorità giudiziarie svizzere possono richiedere alla SEM i dati del C-VIS che necessitano per adempiere i loro compiti legali (art. 22 octodeciespar. 2 del regolamento (UE) 2021/1134). Ciò è il caso allorquando l’autorità constata una segnalazione nel SIS fondata su dati del C-VIS.

Art. 109equaterComunicazione di dati del C-VIS a terzi

Attualmente il diritto svizzero non prevede alcuna norma specifica sulla comunicazione di dati del C-VIS a organizzazioni internazionali o a Stati non vincolati da un accordo di associazione a Schengen. Il regolamento (UE) 2021/1134 riprende e riformula le regole relative alla comunicazione di dati. Nel diritto svizzero sono state previste numerose disposizioni, in particolare nel quadro dell’EES e del SIS. Si propone dunque di disciplinare la comunicazione di dati a terzi anche per il C-VIS. Tale comunicazione è possibile nell’ambito del ritorno di cittadini di Stati terzi in soggiorno illegale secondo la direttiva 2008/115/CE, nonché delle procedure di reinsediamento. Il reinsediamento ai sensi del regolamento (UE) 2021/1134 si riferisce ai programmi europei o nazionali di reinsediamento. La Svizzera può accogliere gruppi di rifugiati fondandosi sull’articolo 56 della legge sull’asilo (LAsi)74 e partecipa in maniera spontanea a determinati programmi europei. La nuova disposizione rinvia alle pertinenti disposizioni del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, per quanto riguarda le condizioni per la comunicazione di dati.

2.7.1.2 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto EES75

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina

La nota a piè di pagina al regolamento (UE) 2017/2226 deve essere modificata a causa del recepimento del regolamento (UE) 2021/1134. È opportuno rinviare all’ultimo atto che ha modificato il regolamento EES.

Art. 103c cpv. 2 lett. d e 3

Al capoverso 2 dell’articolo 103c è aggiunta una lettera d che autorizza il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra a consultare l’EES nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione.

Il capoverso prevede un accesso al calcolatore automatico per la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Questo capoverso è modificato di modo che soltanto le autorità previste nel quadro del progetto EES abbiano accesso al calcolatore automatico e non il DFAE. Quest’ultimo non è tenuto a verificare se la durata legale del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen è stata superata o a calcolare quanti giorni può ancora durare il soggiorno.

2.7.1.3 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto ETIAS76

Art. 5 cpv. 1 lett. abis, nota a piè di pagina

Il regolamento (UE) 2018/1240 è modificato nel quadro del recepimento e dell’attuazione del regolamento (UE) 2021/1134. Occorre dunque aggiornare la relativa nota a piè di pagina riprendendo la formulazione prevista nell’ambito delle modifiche legali dell’ETIAS.

74 RS 142.31

75 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2019 221.

76 LStrI modificata dal decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2020 2645.