Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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2.6.2 Attuazione pratica
Situazione attuale
Il VIS è costituito da un sistema centrale di informazione visti (C-VIS) e un’infrastruttura di comunicazione che lo collega ai sistemi nazionali. Il C-VIS contiene informazioni su tutti i visti di tutti gli Stati Schengen, ossia informazioni per il soggiorno di breve durata (visti C, A).
In Svizzera la trasmissione al C-VIS dei dati rilevanti viene effettuata attraverso l’interfaccia nazionale (N-VIS) direttamente dal sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS). Le disposizioni nazionali stabiliscono quali autorità possono registrare i dati e quali possono accedervi.
In virtù dell’articolo 109b LStrI, la SEM gestisce la banca nazionale sui visti ORBIS. Tale sistema è destinato al rilevamento e alla registrazione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Con poche eccezioni i dati vengono trasmessi direttamente al C-VIS. I dati non trasmessi al C-VIS e destinati esclusivamente alle autorità svizzere riguardano informazioni sulla situazione familiare della persona in questione e sul suo soggiorno in Svizzera.
In base all’articolo 109a capoverso 2 LStrI, in Svizzera hanno accesso ai dati del C-VIS le seguenti autorità: la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, i collaboratori dell’AFD incaricati del controllo delle persone nonché le autorità di polizia cantonale responsabili dei controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero70.
Determinate autorità possono già oggi richiedere dati del C-VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: fedpol, il SIC, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. In veste di autorità di perseguimento penale, anche l’AFD desidera ottenere questi dati. Questa richiesta è trattata nel quadro del progetto 2 (cfr. n. 3 e segg.).
Trasmissione al VIS dei dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno
Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede la trasmissione al sistema europeo di informazione di determinati dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, qualora tali dati debbano essere forniti alle competenti autorità conformemente alla legislazione nazionale (capo IIIa art. 22bisdel regolamento (UE) 2021/1134). Tali dati comprendono il numero della domanda, il relativo stato indicante che è stata presentata una domanda, l’autorità competente e il luogo in cui si trova, i dati personali del richiedente, il tipo e il numero del documento di viaggio e la sua data di scadenza, la data e il Paese di emissione, la scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio, i dati del titolare dell’autorità parentale nel caso dei minori, un’immagine del volto e le impronte digitali. La trasmissione dei dati al VIS deve essere effettuata al momento dell’avvio di una procedura nazionale per il rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno (L, B, C, Ci, carta di legittimazione). I dati vengono aggiornati in caso di rifiuto della domanda o di rilascio dei documenti.
2.7 Commenti agli articoli dell’atto normativo di attuazione
2.7.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
2.7.1.1 Diritto in vigore
Art. 7 cpv. 3 Nota a piè di pagina
La nota a piè di pagina dell’articolo 7 viene aggiornata in base all’ultima modifica apportata al codice frontiere Schengen a seguito del regolamento (UE) 2021/1134. La versione adottata nel quadro del progetto ETIAS deve essere ripresa in quanto questa nuova formulazione non rimanda più a un articolo preciso del codice frontiere Schengen.
Art. 109a cpv. 1, 2 lett. c–g e 3–5
Il capoverso 1 tratta il C-VIS e il relativo contenuto. Va aggiunta la menzione dei permessi di soggiorno e aggiornato il rimando al regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134. Con la messa in funzione del C-VIS, questo capoverso modificherà il capoverso previsto dal progetto sull’interoperabilità.
Il capoverso 2 elenca le autorità che hanno accesso online ai dati del C-VIS secondo l’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/[…]. Alle lettere c e d l’espressione «Corpo delle guardie di confine» è sostituito da «i collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) incaricati del controllo delle persone» e «i collaboratori dell’AFD incaricati del controllo delle persone sul territorio svizzero». Questa nuova terminologia rimanda all’AFD, tuttavia soltanto ai collaboratori che devono ottenere l’accesso al C-VIS per l’adempimento dei propri compiti; tale delimitazione garantisce che accedano al sistema solamente le persone autorizzate.
La lettera e menziona ora le autorità cantonali di migrazione e le autorità cantonali competenti per la decisione relativa al rilascio a cittadini di Stati terzi dei permessi di dimora, di soggiorno di breve durata e di domicilio (art. 32-34 LStrI). Queste autorità decidono dunque del rilascio di permessi di soggiorno biometrici in conformità con il regolamento 1030/2002 e del rilascio di un permesso Ci al titolare di una carta di legittimazione (art. 41 LStrI).
La lettera f menziona ora il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra, che sono autorizzati ad accedere al C-VIS nel quadro del rilascio di carte di legittimazione.
La lettera g menziona le compagnie aeree, ora autorizzate a verificare la validità del visto o del permesso di soggiorno delle persone trasportate.
70 I dettagli riguardanti le autorizzazioni all’accesso sono riportati nell’allegato 3 dell’ordinanza VIS (OVIS, RS 142.512).