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Consultazione 2021/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio · 23 pagine
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Registro di commercio. O RU ...
Art. 72 lett. e ed ebis
L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:
e. l’accertamento dei promotori che:
1. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte,
2. i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione,
3. al momento della firma dell’atto costitutivo, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto,
4. accettano l’obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie,
5. non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;
ebis. se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di conversione applicati;
Art. 73 cpv. 1 lett. gbise u e cpv. 2
1L’iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti:
gbisla moneta del capitale;
u. la forma delle comunicazioni della società ai soci.
2Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoversi 2 e 3.
Art. 74 cpv. 1, cpv. 2 lett. e e cpv. 3
1L’aumento del capitale sociale è notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea dei soci.
2Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
e. concerne soltanto il testo tedesco;
3Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l’aumento del capitale sociale è liberato dal capitale proprio, si applica per analogia l’articolo 46 capoverso 3.
Art. 75 Atti pubblici
1L’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea dei soci contiene le indicazioni seguenti:
a. il valore nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento del capitale sociale;
b. il numero o, se del caso, il numero massimo nonché il valore nominale delle nuove quote sociali che devono essere emesse;