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Consultazione 2021/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio · 23 pagine
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Registro di commercio. O RU ...
Art. 46 cpv. 1, cpv. 2 lett. e e cpv. 3 frase introduttiva e lett. b–d e cpv. 4
1Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale.
2Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
e. in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione da cui risulti in quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell’atto pubblico;
3Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l’aumento di capitale è effettuato mediante capitale proprio, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti:
b. Abrogata
c. l’attestazione di verifica senza riserve di un’impresa di revisione almeno abilitata a esercitare la funzione di perito revisore;
d. in caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile:
1. il conto annuale nella versione approvata dall’assemblea generale e verificata da un revisore abilitato; o
2. il conto intermedio verificato da un revisore abilitato se, al momento della deliberazione dell’assemblea generale, la data di chiusura del bilancio risale a più di sei mesi.
4Se i diritti d’opzione sono limitati o soppressi, deve essere fornita l’attestazione di verifica senza riserve di un’impresa di revisione almeno abilitata a esercitare la funzione di perito revisore.
Art. 47 Atti pubblici
1L’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale contiene le indicazioni seguenti:
a. l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento del capitale azionario nonché l’ammontare dei conferimenti da effettuare;
b. il numero o, se del caso, il numero massimo nonché il valore nominale e la specie delle azioni che sono emesse, nonché i diritti di preferenza connessi con le singole categorie di azioni;
c. il prezzo d’emissione o l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di determinarlo e il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;
d. nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la loro stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società;
e. nel caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite;