Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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Art. 11 Prestazioni al di fuori degli orari d’ufficio ordinari e nei giorni festivi
Il presente articolo disciplina le prestazioni del Servizio SCPT e delle POC menzionate al di fuori degli orari d’ufficio ordinari, ossia da lunedì a venerdì tra le ore 17.01 e le ore 07.59 nonché durante il fine settimana e i giorni festivi (cfr. art. 10). Durante questi orari il Servizio SCPT e le POC mettono a disposizione un servizio di pronto intervento. I termini di trattamento per le prestazioni del Servizio SCPT e delle POC durante il servizio di pronto intervento sono disciplinati, come quelli per il trattamento negli orari d’ufficio, nell’OE-SCPT.
Il capoverso 1 è adeguato e strutturato in modo nuovo. Non vi sono modifiche materiali sostanziali per il Servizio SCPT, le autorità e le POC. In particolare, per le POC la soluzione di eventuali problemi è già prevista nell’articolo 11 vigente (cpv. 1 lett. e in combinato disposto con il cpv. 2) come pure la reperibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 («in ogni momento», fine cpv. 2). I FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti secondo l’articolo 51, e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) devono fornire tutti i servizi di pronto intervento di cui al capoverso 1 lettere a–e. Non devono invece fornite un servizio di pronto intervento i FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), i FSCD senza obblighi supplementari (vale a dire quelli che non soddisfano i criteri di cui all’art. 22 e 52), i FSCD con obblighi d’informazione supplementari (art. 22) e le POC di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere k, l e m.
Le lettere a–e enumerano in modo esaustivo le prestazioni durante il servizio di pronto intervento. Va notato che durante il servizio di pronto intervento il Servizio SCPT fornisce soltanto una consulenza limitata. La lettera a disciplina la trasmissione delle informazioni standardizzate menzionate. La lettera b elenca altre informazioni standardizzate. La lettera c disciplina i tipi di sorveglianza in tempo reale da attivare durante il servizio di pronto intervento, mentre la lettera d determina i tipi di sorveglianza retroattiva dichiarati urgenti da eseguire durante tale servizio. La lettera e elenca i tipi di ricerche di emergenza e di condannati da eseguire durante il servizio di pronto intervento.
Il capoverso 2 sancisce la prassi attuale secondo cui le autorità annunciano gli incarichi di cui al capoverso 1 per telefono al servizio di pronto intervento del Servizio SCPT. Sono eccettuate soltanto le informazioni fornite in modo automatizzato. Solo in questo modo è garantito che i collaboratori del Servizio SCPT siano resi attenti tempestivamente agli incarichi e possano trattarli entro i termini previsti nonché informare a loro volta dell’incarico le POC in questione.
Il capoverso 3 non subisce modifiche materiali rispetto al vigente capoverso 3. Si procede soltanto a una modifica redazionale al fine di riprendere il tenore del capoverso 1 («al di fuori degli orari d’ufficio ordinari e nei giorni festivi»). Il capoverso 3 stabilisce che le richieste di informazioni e gli ordini di sorveglianze particolari (art. 25) sono escluse dalle prestazioni fornite durante il servizio di pronto intervento. Si tratta di informazioni o sorveglianze che non corrispondono ad alcun tipo di informazione o sorveglianza dell’ordinanza (cosiddette informazioni o sorveglianze non standardizzate) e la cui esecuzione spetta al Servizio SCPT o a una persona da esso incaricata. La fornitura di queste informazioni o l’esecuzione di queste sorveglianze sono molto