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Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 12 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento «%ASFF_YYYY_ID»
b. i passi del debitore per ottenere proventi e redditi non sono stati manifestamente insufficienti;
c. il debitore non è stato condannato per delitti o crimini nel falli- mento o nell'esecuzione per debiti secondo gli articoli 163–171 del Codice penale5, in ragione di atti od omissioni avvenuti fino a cinque anni prima dell'apertura della procedura e alcun siffatto procedimento penale è pendente contro di lui; e
d. durante la procedura non sono sorti nuovi crediti che il debitore non è probabilmente in grado di soddisfare tempestivamente con i suoi mezzi.
4Il giudice designa i crediti in graduatoria esclusi dalla liberazione dal debito residuo secondo l'articolo 350a.
5In caso di rifiuto della liberazione dal debito residuo si applicano le regole sull'interruzione della procedura di risanamento di cui all'arti- colo 344 capoverso 2.
6La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata secondo l'articolo 174 capoversi 1 e 3. Per il resto, alla chiusura della procedura e ai beni scoperti successivamente si applicano gli articoli 268–269.
Art. 350
II. Effetti1 La liberazione dal debito residuo comprende tutti i crediti sorti prima dell'apertura della procedura di risanamento, a prescindere dalla loro insinuazione.
2Essa comprende anche le spese della procedura di risanamento non coperte nel momento della liberazione dal debito residuo.
3I crediti da cui il debitore è liberato non possono più essere fatti valere in giustizia.
4I diritti dei creditori contro i coobbligati come condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso del debitore non sono pregiudicati dalla liberazione dal debito residuo. Il debitore è tuttavia liberato nei con- fronti dei coobbligati nel medesimo modo che nei confronti dei credi- tori.
5Su richiesta i creditori ricevono un attestato che indica l'importo perso dei loro crediti.
Art. 350a
III. Eccezioni1 Sono esclusi dalla liberazione dal debito residuo:
a. le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative finan- ziarie sempreché abbiano uno scopo penale;