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Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 12 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo dodicesimo: Procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento
Art. 337
A. Apertura1 Se il debitore è una persona fisica soggetta all'esecuzione in via di fal- I. Condizioni limento o in via di pignoramento può chiedere al giudice del fallimento
l'apertura di una procedura di fallimento sotto forma di procedura di risanamento conformemente al presente titolo (procedura di risana- mento).
2Deve allegare alla domanda documenti attestanti il suo stato patrimo- niale e reddituale attuale e futuro.
3Il giudice del fallimento apre la procedura di risanamento se:
a. il debitore è durevolmente insolvente;
b. non vi è alcuna possibilità di conclusione di un concordato in procedura concordataria ordinaria o semplificata o di un appu- ramento bonale dei debiti secondo gli articoli 293–336a;
c. il debitore rende verosimile che durante la procedura non sor- geranno nuove obbligazioni scoperte;
d. al debitore negli ultimi 15 anni non è stata concessa alcuna li- berazione dal debito residuo secondo l'articolo 349; e
e. contro il debitore, per atti od omissioni compiuti negli ultimi cinque anni, non è pendente alcun procedimento penale per un crimine o delitto nel fallimento o nell'esecuzione per debiti se- condo gli articoli 163–171 del Codice penale3, né contro di lui è stata pronunciata alcuna condanna per un tale crimine o de- litto.
4L'apertura di una procedura di risanamento può essere chiesta anche durante la procedura di fallimento secondo gli articoli 190–270.
Art. 338
II. Procedura1 I provvedimenti conservativi sono retti dall'articolo 170.
2Il differimento della decisione di aprire la procedura di risanamento in seguito alla presentazione di una domanda di moratoria concordataria è retto dall'articolo 173a.
3La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata secondo l'articolo 174.
4Il momento dell'apertura del fallimento e la comunicazione delle de- cisioni giudiziali sono retti dagli articoli 175–176.
5La revoca del fallimento è retta dall'articolo 195.