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Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 12 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 335
3. Effetti della1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna ese- moratoria. Pre-
parativi del con- cuzione contro il debitore. I termini di cui agli articoli 88, 93 capo- cordato verso 2, 116 e 154 rimangono sospesi; fanno eccezione:
a. i contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia;
b. l’esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è in- vece esclusa.
2Il giudice del concordato revoca anticipatamente la moratoria se il de- bitore contravviene all’articolo 298 capoversi 1–3 o alle istruzioni del commissario. Le esecuzioni proseguono in via di pignoramento salvo che il debitore chieda al giudice del concordato di:
a. dichiarare il fallimento secondo le condizioni di cui all'articolo 191, o
b. aprire la procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento secondo le condi- zioni di cui all'articolo 337.
3Di regola si rinuncia all'esecuzione dell'assemblea dei creditori (art. 301 – 302). Il commissario invia ai creditori la bozza del concor- dato e impartisce loro un termine per dichiarare se lo accettano o lo rigettano. Se tuttavia in ragione di circostanze particolari l’esecuzione dell’assemblea sembra opportuna, il commissario può riunire i credi- tori.
4Il giudice del concordato può decidere di omologare o rigettare il con- cordato anche senza un'udienza (art. 304 cpv. 3).
5Per il rimanente gli effetti della moratoria e i preparativi del concor- dato sono retti dagli articoli 297–304.
Art. 336
4. Omologazione L'omologazione e l'esecuzione del concordato sono rette dalle disposi- ed esecuzione
del concordato zioni generali sul concordato (art. 305–313 e 332) e dalle disposizioni
sul concordato ordinario (art. 314–316), fatte salve le seguenti ecce- zioni:
a. i creditori che non accettano o rigettano il concordato entro il termine impartito non sono compresi nel computo per l'accetta- zione del concordato né per la loro persona né per i loro crediti;
b. la garanzia dell’integrale soddisfacimento dei creditori privile- giati ammessi non è un presupposto per l'omologazione del con- cordato; il concordato deve tuttavia prevedere che i crediti in questione siano completamente soddisfatti entro l'adempimento del concordato e prima degli altri crediti concordatari, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato al sod- disfacimento integrale e anticipato;