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Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 12 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 332 cpv. 2 primo periodo
2Gli articoli 302–307 e 310–331 oppure gli articoli 333–336 si appli- cano per analogia. ...
VI. Procedura concordataria semplificata per debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento
Art. 333
1. Domanda del1 Ogni debitore non soggetto all’esecuzione in via di fallimento può do- debitore
mandare al giudice del concordato che si proceda a una procedura con- cordataria semplificata.
2Il debitore deve allegare alla sua domanda documenti attestanti il suo stato patrimoniale e reddituale attuale e futuro nonché un piano di ap- puramento dei debiti provvisorio.
Art. 334
2. Moratoria.1 Se sussistono possibilità di omologazione del concordato, il giudice Nomina di un
commissario del concordato concede al debitore una moratoria di quattro mesi al
massimo e nomina un commissario.
2Il giudice del concordato notifica senza indugio la concessione della moratoria all'ufficio d'esecuzione e al registro fondiario. La moratoria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la sua concessione.
3Il commissario adempie i compiti di cui agli articoli 295 capoverso 2 e con l'avviso ai creditori pubblica anche la concessione della morato- ria. Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.
4Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a sei mesi al massimo se sussistono possibilità di omologazione del con- cordato. Se manifestamente non vi sono più possibilità di omologa- zione del concordato, la moratoria può essere anticipatamente revocata su domanda del commissario. In caso di revoca della moratoria le ese- cuzioni proseguono in via di pignoramento, salvo che il debitore chieda al giudice del concordato di:
a. dichiarare il fallimento alle condizioni dell'articolo 191; o
b. aprire la procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento secondo le condizioni di cui all'ar- ticolo 337.
5Il reclamo contro la decisione del giudice del concordato è retto dall'articolo 295c.