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Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 12 pagine

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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 344

IV. Interruzione1 L'ufficio dei fallimenti o un creditore può, entro 20 giorni dal deposito della procedura

di risanamento del piano di risanamento, chiedere al giudice del fallimento l'interru-

zione della procedura di risanamento.

2Il giudice del fallimento decide di interrompere la procedura di risana- mento se è probabile che le condizioni dell'articolo 337 capoverso 2 o 349 capoverso 3 non siano adempite. Da quel momento la procedura prosegue come procedura di fallimento secondo l’articolo 191 o è so- spesa secondo le regole dell'articolo 230.

3La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata secondo l'articolo 174 capoversi 1 e 3.

Art. 345

V. Prima realiz-1 L’ufficio dei fallimenti procede, conformemente all'articolo 231 ca- zazione e riparti-

zione poverso 3 numero 2, alla realizzazione della massa e dei beni prelevati

secondo l'articolo 339 lettera a.

2Incassata la somma ricavata da tutta la massa e dai beni prelevati se- condo l'articolo 339 lettera a e divenuta definitiva la graduatoria, l'uffi- cio dei fallimenti compila un primo stato di ripartizione e procede alla ripartizione secondo l'articolo 264.

Art. 346

E. Prelievo1 Dopo che la graduatoria è divenuta definitiva, l'ufficio dei fallimenti I. Competenza; trasmette la procedura all'ufficio d'esecuzione del domicilio del debitore durata

per proseguire il prelievo secondo le regole sul pignoramento.

2L'ufficio d'esecuzione preleva i beni di cui all'articolo 339 lettera a se- condo le seguenti disposizioni:

a. esegue il pignoramento secondo gli articoli 89–97;

b. adotta le misure cautelari di cui agli articoli 98–104;

c. avvia la procedura di rivendicazione secondo gli articoli 106– 109;

d. redige l'atto di pignoramento (art. 112).

3L'ufficio d'esecuzione realizza regolarmente secondo gli articoli 122– 143b i beni prelevati e procede alla ripartizione tra i creditori confor- memente alla graduatoria e al piano di risanamento.

4Il prelievo dura quattro anni dall'apertura della procedura di risana- mento.