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Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 12 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento «%ASFF_YYYY_ID»
c. se il concordato è rigettato, il giudice del concordato su richiesta del debitore:
1. dichiara il fallimento secondo le condizioni di cui all'articolo 191, o
2. avvia la procedura di risanamento nel fallimento per persone fisiche secondo le condizioni dell'articolo 337.
VII. Moratoria ai fini dell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private per debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento
Art. 336a
1Ogni debitore non soggetto all’esecuzione in via di fallimento può do- mandare al giudice del concordato che si proceda all’appuramento bo- nale dei debiti mediante trattative private.
2Nella domanda, il debitore deve presentare lo stato dei suoi debiti e la situazione quanto al suo patrimonio e ai suoi proventi.
3Se l’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private non ap- pare escluso già di primo acchito e le spese del procedimento sono ga- rantite, il giudice del concordato concede al debitore una moratoria di tre mesi al massimo e nomina un commissario. Durante la moratoria vale quanto segue:
a. su domanda del commissario, la moratoria può essere proro- gata fino a tre mesi. Inoltre, può essere revocata innanzi tempo, se l’appuramento bonale dei debiti non è manifestamente più possibile;
b. durante la moratoria non si può promuovere né proseguire al- cuna esecuzione contro il debitore, fatta eccezione per i contri- buti periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia; i termini previsti dagli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 sono sospesi;
c. la decisione del giudice del concordato è comunicata ai credi- tori; il reclamo contro la decisione del giudice del concordato è retto dall'articolo 295c;
d. il commissario assiste il debitore nell’elaborazione di una pro- posta di appuramento e conduce le trattative con i creditori in vista dell’accettazione delle proposte di appuramento.
4Il giudice del concordato può incaricare il commissario, su domanda dello stesso o di un creditore, di vigilare sul debitore nell’esecuzione della convenzione di appuramento bonale dei debiti.
5In caso di successiva procedura concordataria, la moratoria secondo il capoverso 3 è computata sulla durata della moratoria concordataria.