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Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 12 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 347
II. Passi per otte-1 Durante la procedura di risanamento il debitore si adopera per ottenere nere proventi e
redditi proventi e redditi e presenta regolarmente una relazione all'ufficio inca-
ricato del prelievo.
2L'ufficio incaricato del prelievo può chiedere informazioni agli uffici e autorità dai quali il debitore percepisce prestazioni statali e che veri- ficano i suoi passi per ottenere proventi e redditi.
Art. 348
III. Modifica1 L'ufficio incaricato del prelievo chiede al giudice del fallimento di in- delle circostanze
terrompere la procedura di risanamento nei seguenti casi:
a. i proventi e redditi pignorabili sono inferiori a quanto indicato nel piano risanamento per colpa del debitore;
b. l'ufficio giudica manifestamente insufficienti i passi del debi- tore per ottenere proventi e redditi;
c. si deve procedere al pignoramento per crediti sorti dopo l'aper- tura della procedura di risanamento oppure l'ufficio ha avuto notizia in altro modo di nuove obbligazioni scoperte che com- porterebbero un rifiuto della liberazione dal debito residuo (art. 349 cpv. 3 lett. d).
2Il giudice del fallimento decide di interrompere la procedura di risa- namento se è probabile che le condizioni dell'articolo 349 capoverso 3 non siano adempite. Gli effetti della decisione e l'impugnazione sono retti dall'articolo 344 capoversi 2 e 3.
Art. 349
F. Conclusione1 Al termine del periodo di prelievo di quattro anni secondo l'arti- della procedura
di risanamento colo 346 capoverso 4 e divenuta definitiva la graduatoria, l'ufficio com- I. Liberazione petente per il prelievo compila lo stato di ripartizione, invia ai creditori dal debito resi- un rapporto sullo svolgimento del prelievo e sul debito residuo e impar- duo
tisce loro un termine per esprimersi sull'adempimento delle condizioni per la liberazione dal debito residuo.
2Alla scadenza del termine di cui al capoverso 1, l'ufficio competente per il prelievo trasmette al giudice del fallimento la graduatoria, il piano di risanamento, lo stato di ripartizione, il rapporto sullo svolgimento del prelievo e i pareri dei creditori.
3Il giudice del fallimento pronuncia la chiusura della procedura di risa- namento e la liberazione dal debito residuo se:
a. il debitore durante la procedura ha adempiuto i suoi obblighi d'informare, di mettere a disposizione, di collaborare e di rife- rire;