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Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 12 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento «%ASFF_YYYY_ID»
6La revocazione è retta dagli articoli 285–292.
Art. 339
B. Effetti1 L'effetto della procedura sui beni del debitore e sui diritti dei creditori
è retto dagli articoli 197–220, fatte salve le seguenti eccezioni:
a. tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della di- chiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei credi- tori (massa fallimentare). Per il comune soddisfacimento dei creditori, dal momento dell'apertura della procedura di risana- mento sono inoltre prelevati i seguenti beni secondo le regole del pignoramento:
1. i redditi limitatamente pignorabili secondo l'articolo 93 capoverso 1, dedotte le imposte correnti, e
2. tutti i rimanenti beni che pervengono al debitore fino alla conclusione o all'interruzione della procedura di risanamento, sempre che siano pi gnorabili;
b. l'articolo 266h del Codice delle obbligazioni4 non è applicabile.
Art. 340
C. Spese1 Per la procedura non sono riscosse anticipazioni delle spese.
2Sulla somma ricavata si prelevano in primo luogo tutte le spese cagio- nate dall'apertura, dall'esecuzione e dalla conclusione della procedura di risanamento.
Art. 341
D. Compiti1 Appena l’ufficio dei fallimenti ha ricevuto comunicazione dell'aper- dell'ufficio dei
fallimenti tura della procedura di risanamento, procede alla formazione dell’in- I. Determina- ventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti op- zione della situa- portuni per la loro conservazione secondo gli articoli 223–228.
zione patrimo-
niale; avviso ai2
creditori; ammi- Durante l'intera durata della procedura vigono gli obblighi d'infor- nistrazione della mare, di mettere a disposizione e di collaborare secondo gli articoli 222 massa
e 229.
3L’ufficio dei fallimenti pubblica l'apertura della procedura di risana- mento e procede alla grida e alla convocazione dei creditori secondo gli articoli 232–234.
4L'amministrazione del fallimento è retta dagli articoli 235–243. L'uf- ficio dei fallimenti applica la procedura sommaria (art. 231).
4 RS 220