Progetto

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento «%ASFF_YYYY_ID»

6La revocazione è retta dagli articoli 285–292.

Art. 339

B. Effetti1 L'effetto della procedura sui beni del debitore e sui diritti dei creditori

è retto dagli articoli 197–220, fatte salve le seguenti eccezioni:

a. tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della di- chiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei credi- tori (massa fallimentare). Per il comune soddisfacimento dei creditori, dal momento dell'apertura della procedura di risana- mento sono inoltre prelevati i seguenti beni secondo le regole del pignoramento:

1. i redditi limitatamente pignorabili secondo l'articolo 93 capoverso 1, dedotte le imposte correnti, e

2. tutti i rimanenti beni che pervengono al debitore fino alla conclusione o all'interruzione della procedura di risanamento, sempre che siano pi gnorabili;

b. l'articolo 266h del Codice delle obbligazioni4 non è applicabile.

Art. 340

C. Spese1 Per la procedura non sono riscosse anticipazioni delle spese.

2Sulla somma ricavata si prelevano in primo luogo tutte le spese cagio- nate dall'apertura, dall'esecuzione e dalla conclusione della procedura di risanamento.

Art. 341

D. Compiti1 Appena l’ufficio dei fallimenti ha ricevuto comunicazione dell'aper- dell'ufficio dei

fallimenti tura della procedura di risanamento, procede alla formazione dell’in- I. Determina- ventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti op- zione della situa- portuni per la loro conservazione secondo gli articoli 223–228.

zione patrimo-

niale; avviso ai2

creditori; ammi- Durante l'intera durata della procedura vigono gli obblighi d'infor- nistrazione della mare, di mettere a disposizione e di collaborare secondo gli articoli 222 massa

e 229.

3L’ufficio dei fallimenti pubblica l'apertura della procedura di risana- mento e procede alla grida e alla convocazione dei creditori secondo gli articoli 232–234.

4L'amministrazione del fallimento è retta dagli articoli 235–243. L'uf- ficio dei fallimenti applica la procedura sommaria (art. 231).

4 RS 220