Rapporto sui risultati 2 (altri)

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 55 pagine

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che non devono essere immatricolati che non per gli altri. Alcune categorie di veicoli sono esentate già oggi dall’obbligo di omologazione e durante i controlli del traffico fino al 50 % di questi veicoli risulta non soddisfare i requisiti tecnici. Il controllo tecnico di questi veicoli è inoltre più oneroso, poiché non si ha a disposizione come riferimento un’omologazione. L’assoggettamento alla legge sulla sicurezza dei prodotti non offre peraltro un’alternativa adeguata all’obbligo di omologazione, poiché la procedura di controllo a posteriori da questa prevista è troppo lenta e i requisiti tecnici prescritti inferiori. Essendo la verifica periodica da parte delle autorità di immatricolazione un elemento importante per garantire la sicurezza operativa di tutti i veicoli a motore, non vi si dovrebbe derogare nemmeno nel caso dei carri di lavoro con velocità fino a 6 km/h. L’abolizione dell’obbligo di assicurazione comporterebbe inoltre un onere maggiore per il Fondo nazionale di garanzia nazionale e, con esso, per tutti i detentori di veicoli a motore. Se la norma proposta dovesse comunque essere mantenuta, il limite di velocità andrebbe fissato a 10 km/h.

• Anche il Cantone ZG concorda con un innalzamento del limite di velocità a 10 km/h. Propone

inoltre di inserire una formulazione che consenta di impedire a questi veicoli di percorrere distanze eccessive su strade pubbliche. Si potrebbe in questo modo prevenire ed evitare che vengano usati impropriamente e si impedirebbe loro di intralciare il traffico.

• I Cantoni AI, GR e ZH nonché KSSD e UCS non ritengono opportuno l’esonero dal controllo

statale visto che questi veicoli circolano regolarmente su strade pubbliche. L’indicazione della velocità massima di 6 km/h introdurrebbe inoltre una nuova classificazione dei veicoli in base ai limiti di velocità.

• Secondo COO2, la nuova definizione non deve escludere meccanismi già ben collaudati. Sono

invece benvenute le agevolazioni risultanti dal diritto UE.

33/55 USTRA-D-0CB13401/111