Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

Le modifiche proposte riguardano in sostanza gli articoli 101 e 222r e l’allegato 2 n. 114 P-OETV.

Non sono oggetto della presente procedura di consultazione le modifiche del primo Pacchetto Mobilità25 che entreranno in vigore nell’UE a luglio 2026, nello specifico l’estensione delle prescrizioni in materia di durata del lavoro, della guida e del riposo ai conducenti di veicoli per il trasporto merci internazionale con peso totale a partire da 2,5 t. Non risultano modifiche per gli autoveicoli leggeri (peso totale fino a 3,5 t) che necessitano di un tachigrafo nel traffico transfrontaliero perché muniti di gancio di traino (peso del convoglio superiore a 3,5 t ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. a AETR26) né per i veicoli dotati di tachigrafo per accertare la dinamica degli incidenti (art. 100 cpv. 1 lett. c e d OETV). In questi casi continua a essere sufficiente un tachigrafo digitale GEN1 (per AETR) o uno analogico.

1.11 Sistema di classificazione dei veicoli di lavoro

Situazione iniziale

I veicoli di lavoro sono definiti negli articoli 13 (autoveicoli di lavoro) e 22 (rimorchi di lavoro) dell’OETV. Rientrano in questa categoria, ad esempio, escavatori, mietitrebbiatrici, autogrù e piattaforme elevatrici mobili. La varietà di modelli è ampia e in continua crescita per via di una sempre maggiore specializzazione dei veicoli per determinate attività. Le prescrizioni relative alla classificazione sono valide sia per i veicoli agricoli e forestali sia per quelli immatricolati come veicoli industriali. Non è inoltre rilevante se i lavori o i trasporti si svolgono su incarico di un ente pubblico o per interessi commerciali privati.

I veicoli di lavoro sono esentati dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)27 e, a seconda delle regolamentazioni cantonali, godono di agevolazioni fiscali rispetto ai veicoli di trasporto. Non trovano applicazione neanche la formazione e il controllo della durata del lavoro dei rispettivi conducenti (deroghe a OLR 128 e OAut29).

Per questo motivo i veicoli di lavoro devono essere costruiti in modo da non poter trasportare alcun carico. Il diritto vigente prevede inoltre delle limitazioni ai lavori consentiti per poter essere classificati come veicoli di lavoro. L’elenco delle attività autorizzate risale a un decreto del Consiglio federale del 1961 e alle relative direttive emanate il 30 giugno 1964 dall’allora competente DFGP. Queste disposizioni hanno spesso sollevato dubbi interpretativi.

Per le macchine semoventi l’esame successivo segue una periodicità di 5-3-3-3 (anni dopo la prima messa in circolazione), mentre per gli autoveicoli di trasporto la frequenza è di 2-2-1-1 (oltre 3,5 t) o di 4-3-2-2 (fino a 3,5 t). I veicoli di lavoro non devono disporre di sistemi di assistenza alla guida (ad es. frenata di emergenza) né di dispositivi per attenuare la gravità degli incidenti in caso di collisioni con utenti della strada più vulnerabili (ad es. dispositivi antincastro). Sono inoltre soggetti alle norme UE sulle emissioni per le macchine mobili non stradali (NRMM) e a valori limite di rumorosità elevati.

Poiché numerose norme in materia di circolazione stradale sono collegate al tipo di veicolo, è opportuno continuare a valutare i singoli veicoli in occasione dell’esame di immatricolazione.

La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Il sistema di classificazione dei veicoli di lavoro sarà modificato in base alle esigenze. Negli ultimi anni sono state avanzate molte richieste legittime, che saranno incluse nel progetto di revisione, riguardanti principalmente le costruzioni e l’agricoltura nonché la manutenzione delle infrastrutture. Diversi veicoli, oggi considerati autoveicoli di trasporto, in futuro potranno essere classificati come autoveicoli di lavoro. In misura limitata potranno inoltre essere trasportate le merci legate all’esecuzione dei lavori. A tal fine, non conterà più la presenza di una quantità di spazio adeguata, bensì il carico utile necessario. Questo criterio può essere verificato con maggiore certezza giuridica per mezzo di una pesatura ed è più

25 Cfr. nota a piè di pagina al n. 1.10, «Situazione iniziale».

26 Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR; RS 0.822.725.22).

27 Art. 3 della legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante, RS 641.81.

28 Ordinanza del 19 giugno 1995 per gli autisti, RS 822.221.

29 Ordinanza del 15 giugno 2007 sull’ammissione degli autisti, RS 741.521. 14/46 ASTRA-D-9B893401/507