Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
pneumatici devono essere adatti a una velocità di 100 km/h viene dunque precisata e dichiarata applicabile ai rimorchi con velocità massima per costruzione compresa tra 80 e 100 km/h.
Cpv. 2: si aggiunge che il capoverso 2 si applica ai veicoli con velocità massima limitata inferiore a 80 km/h. Per i rimorchi la cui velocità massima è inferiore a 80 km/h o che sono trainati da veicoli trattori con velocità massima inferiore a 80 km/h sono sufficienti pneumatici adatti alla velocità massima autorizzata.
Cpv. 3 (nuovo): adeguamento al diritto UE. I rimorchi di categoria O3 e O4 dovranno essere dotati di un sistema di controllo della pressione degli pneumatici. Ai sensi dell’articolo 3b capoverso 1 OETV, i nuovi sistemi saranno obbligatori di pari passo con l’UE.
Titolo prima dell’art. 189
Il titolo viene integrato con «e di propulsione».
Art. 189 cpv. 8 (nuovo)
Integrazione in seguito alla modifica della definizione dei rimorchi di cui all’articolo 19 capoverso 1 P-OETV che consente i dispositivi di propulsione. Secondo l’articolo 36a capoverso 1 OETV, in alternativa alle norme nazionali, sono applicabili i requisiti tecnici del diritto UE. I dispositivi di propulsione dei rimorchi dovranno soddisfare esclusivamente eventuali future norme europee. Si rinuncia alla definizione di disposizioni proprie nazionali. Non avrebbe senso adottare in modo isolato norme divergenti da quelle europee. La Svizzera armonizza le proprie prescrizioni tecniche a quelle dei suoi principali partner commerciali. Pertanto, si continuano a escludere sistemi di propulsione per i rimorchi secondo norme tecniche nazionali.
Art. 191 cpv. 1 e 3
Cpv. 1: aggiornamento degli attuali rimandi al diritto UE. In futuro, oltre ai rimorchi delle categorie O3 e O4, anche quelli agricoli dovranno essere dotati di protezioni laterali, motivo per cui si rimanda agli atti normativi europei applicabili a tali veicoli. Non vengono più menzionati i campi di applicazione in quanto indicati negli atti europei citati. Lo stesso vale per i regolamenti UNECE applicabili.
Cpv. 3: aggiornamento degli attuali rimandi al diritto UE. In futuro, oltre ai rimorchi delle categorie O3 e O4, anche quelli agricoli dovranno essere dotati di un dispositivo di protezione posteriore, motivo per cui si rimanda agli atti normativi europei applicabili a tali veicoli. Non vengono più menzionati i campi di applicazione in quanto indicati negli atti europei citati. Lo stesso vale per i regolamenti UNECE applicabili.
Art. 204 cpv. 1
La modifica del sistema di classificazione dei veicoli di lavoro (cfr. n. 1.11 nonché spiegazioni dettagliate relative agli art. 13 e 22 P-OETV) richiede un adattamento dei requisiti tecnici di questi veicoli. Il termine vigente «superfici di carico» è sostituito con il termine generico «spazi di carico» al fine di includere altre modalità di trasporto rispetto alle superfici piane.
Art. 208 cpv. 2 lett. a, b e c (nuova)
Frase introduttiva, lett. a e b: modifica di tipo redazionale.
Lett. c: l’elevata forza frenante prescritta sulle strade potrà essere ridotta in caso di circolazione fuoristrada in presenza di un particolare dispositivo, tuttavia non in modo arbitrario. Con il dispositivo attivato il freno di servizio dovrà avere un’efficacia pari ad almeno il 22 per cento della frenatura (cfr. anche all. 7 n. 313a 1 OETV). Affinché non si dimentichi di ripristinare l’impostazione per viaggiare su strada, ciò dovrà avvenire in modo automatico, ad esempio tramite disattivazione della presa di potenza.
Art. 209 cpv. 5
Le prescrizioni europee relative ai parafanghi dei rimorchi agricoli e forestali si trovano in due punti del regolamento delegato (UE) 2015/20871 (allegati XXI e XXXI). Per individuare e interpretare
71 Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione dell’8 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L
42 del 17.2.2015, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/829, GU L 140 del 06.06.2018, pag. 8. 38/46 ASTRA-D-9B893401/507