Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
Cpv. 2: il nuovo capoverso 1 non stabilisce più valori limite per le dimensioni, che dovranno solo essere conformi alla destinazione d’uso. Il testo del capoverso 2 vigente, risulta quindi obsoleto e può essere cancellato. Con la revisione dell’articolo, il testo del vigente capoverso 3 viene trasferito nel capoverso 2.
Il capoverso 4 non è più necessario. Lo sbalzo anteriore di parti di veicoli o attrezzature di lavoro sarà ora disciplinato nell’articolo 94 capoverso 1quater. Si vedano le spiegazioni nella sezione corrispondente.
Il capoverso 5 non è più necessario. Lo sbalzo anteriore di attrezzi accessori montati temporaneamente è ora disciplinato nell’articolo 94 capoverso 1quinquies. Si vedano le spiegazioni nella sezione corrispondente.
Art. 133 cpv. 3
Conseguenza della modifica dell’articolo 131 capoverso 1 P-OETV. Poiché la normativa europea prevede requisiti equivalenti per le superfici di carico dei trattori, si inserisce il rimando a tali disposizioni, sostituendo quello attuale a cascata alle prescrizioni relative agli autoveicoli di lavoro modificate (art. 131 cpv. 1 P-OETV).
Art. 136 cpv. 1terlett. c (nuova) e 3ter(nuovo)
Cpv. 1terlett. c (nuova): in linea con il diritto europeo, il peso delle batterie di trazione di motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore dovrà essere sottratto dal peso in ordine di marcia considerato per la classificazione dei veicoli (cfr. anche art. 7 cpv. 7 P-OETV).
Cpv. 3ter(nuovo): il peso rimorchiabile di quadricicli leggeri e quadricicli a motore muniti di cingoli potrà essere al massimo pari al peso a vuoto e dovrà essere certificato dal costruttore.
Art. 141 cpv. 2 lett. b
La lettera b è riorganizzata, suddividendo il testo vigente nei numeri 1 e 2.
N. 3: come gli autoveicoli, anche i motoveicoli della polizia e del servizio doganale potranno essere dotati con permesso dell’autorità di immatricolazione cantonale e indicazione nella licenza di circolazione di una scritta illuminata davanti o dietro (per gli autoveicoli si rimanda al vigente art. 110 cpv. 3 lett. c OETV).
Art. 144 cpv. 7
Si aggiunge il rimando alle agevolazioni di cui all’articolo 120a, secondo il quale sugli autoveicoli con velocità massima non superiore ai 10 km/h i dispositivi di illuminazione non devono essere fissati stabilmente, ma essere montati in caso di visibilità scarsa, né sono necessari indicatori di direzione se i cenni di mano risultano ben visibili. Queste agevolazioni saranno applicate anche ai tipi di veicoli quali motoveicoli, tricicli, quadricicli e quadricicli leggeri a motore con velocità massima di 10 km/h (cfr. anche art. 120a lett. a P-OETV).
Art. 145a
Modifica di tipo formale: è precisato il peso cui si fa riferimento (peso in ordine di marcia determinante per la classificazione in categorie di cui all’art. 136 cpv. 1 OETV).
Art. 161 cpv. 7 (nuovo)
Le raccoglitrici agricole potranno raggiungere una velocità massima di 40 km/h purché l’impianto frenante sia costruito secondo la norma europea più recente, la EN 17344. Nell’intervallo di velocità tra i 30 e i 40 km/h, definito classe III, la norma prevede requisiti di frenatura inferiori rispetto a quelli per i trattori. Sarà perciò esplicitamente richiesta la classe IV, relativa all’intervallo oltre i 40 km/h, perché soddisfa il requisito secondo cui i freni devono essere sicuri ed efficienti come per i trattori con velocità di 40 km/h. I costruttori avranno la facoltà di superare quanto previsto dalla norma attestando il rispetto della classe IV. La prova della conformità relativa alla sicurezza della macchina è in generale fornita con una dichiarazione di conformità del costruttore ai sensi della direttiva 2006/42/CE. In linea di principio, non è necessario che siano disponibili norme rilevanti per le autorità di immatricolazione che applicano il «New Approach»68. La tolleranza di misurazione della velocità massima dovrà ugualmente basarsi su
68 Cfr. Sicurezza dei prodotti – un riepilogo; consultabile su https://www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Sicurezza dei prodotti (https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Produktsicherheit.html). 36/46 ASTRA-D-9B893401/507