Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

Art. 104b cpv. 1

Aggiornamento del rimando al nuovo regolamento sulla sicurezza generale (UE) 2019/214463 e conseguente modifica dei campi di applicazione (tipi di veicoli e pesi). Si richiede in aggiunta una prova per urto laterale contro un palo. Ai sensi dell’articolo 3b capoverso 1 OETV, le modifiche saranno obbligatorie a partire dalla stessa data prevista nell’UE.

Art. 105 cpv. 3 (nuovo)

Autobus, autocarri e trattori a sella devono soddisfare i requisiti previsti dal nuovo regolamento sulla sicurezza generale (UE) 2019/214464 relativamente alla visuale diretta dal posto di guida (ridurre al massimo l’angolo cieco davanti e al lato del veicolo e migliorare la visuale diretta sugli utenti della strada vulnerabili quali pedoni e ciclisti). Ai sensi dell’articolo 3b capoverso 1 OETV, le modifiche saranno obbligatorie a partire dalla stessa data prevista nell’UE. I requisiti sono validi dal 7 gennaio 2026 per l’omologazione di nuovi tipi di veicoli e dal 7 gennaio 2029 per l’importazione di tutti i veicoli nuovi (veicoli che non dispongono di un’attestazione di messa in circolazione ordinaria all’estero). Per i veicoli costruiti in Svizzera valgono le stesse scadenze.

Art. 106 cpv. 3

Modifica di tipo redazionale consistente nella menzione esplicita della serie d’emendamento minima richiesta per il regolamento UNECE n. 44, ovvero la 03, al posto dell’attuale formulazione «regolamento UNECE n. 44/03».

Art. 109a cpv. 1ter(nuovo)

Così come previsto nell’UE65, il sistema di segnalazione di arresto dovrà presentare una funzionalità specifica che si attivi quando il veicolo frena con forza per indicare l’arresto di emergenza agli utenti della strada che lo seguono.

Art. 110 cpv. 1 lett. i, 2 lett. c ed e nonché 3 lett. e

Cpv. 1 lett. i: la lettera i concernente i veicoli sui quali possono essere montate le luci di lavoro è riorganizzata e suddivisa in numeri:

N. 1: si mantiene il testo vigente.

N. 2: «carri attrezzi» viene sostituito con «veicoli del soccorso stradale», per sottolineare che non sono autorizzati solamente i veicoli per i quali nella licenza di circolazione è riportata come forma della carrozzeria «carro attrezzi», bensì in particolare anche i veicoli d’intervento che caricano veicoli in panne.

N. 3: si mantiene il testo vigente.

N. 4: le luci di lavoro saranno autorizzate anche sui veicoli pesanti e leggeri destinati al trasporto di carrozzerie amovibili o sistemi di container. Queste possono illuminare l’area interessata dai lavori dove, a causa del buio, è necessaria una fonte luminosa per cambiare la carrozzeria (cfr. anche art. 78 cpv. 5 P-OETV).

N. 5: le luci di lavoro saranno autorizzate anche per illuminare l’area necessaria ad agganciare e sganciare un rimorchio o un semirimorchio a veicoli pesanti e leggeri nella cui licenza di circolazione è riportato un peso rimorchiabile autorizzato (cfr. anche l’art. 78 cpv. 5 P-OETV).

Cpv. 2 lett. c: la frase «cartelli illuminati indicanti il percorso e il luogo di destinazione» è sostituita con «indicatori di percorso e destinazione illuminati o luminescenti non abbaglianti». Questa precisazione linguistica consente di tenere conto degli sviluppi tecnici (tabelloni LED). Gli indicatori saranno inoltre consentiti su tutti i minibus e autobus e non solo sui veicoli nel servizio di linea (ad es. autobus aziendali e aziende di pullman private, come avviene nei Paesi limitrofi).

Cpv. 2 lett. e: si passerà dal sistema della TTPCP II a quello della TTPCP III. In vista dell’introduzione della nuova tassa, la norma dell’articolo 110 capoverso 2 lettera e OETV diventa obsoleta.

63 Cfr. nota a piè di pagina al n.1.1, «Situazione iniziale».

64 Cfr. nota a piè di pagina al n.1.1, «Situazione iniziale».

65 Cfr. nota a piè di pagina al n.1.1, «Situazione iniziale». 34/46 ASTRA-D-9B893401/507