Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
questa norma. Tuttavia, affinché si possa controllare la velocità massima per costruzione in singoli casi, è indicata esplicitamente la tolleranza di misurazione stabilita nella norma EN 17344.
L’articolo 161 definisce la velocità massima di tutti i veicoli a motore agricoli e forestali. Il capoverso 1 disciplina in generale i veicoli con una velocità di 30 km/h e quindi anche i carri di lavoro. Il capoverso 2 stabilisce i requisiti specifici per i trattori con una velocità di 40 km/h, il capoverso 3 per quelli con una velocità superiore. I capoversi 4 e 5 disciplinano i casi speciali di immatricolazione di trattori con una velocità di 30 e 40 km/h, mentre il capoverso 6 i monoassi con velocità di 25 km/h. La nuova disposizione speciale per le macchine semoventi con una velocità di 40 km/h è pertanto inserita nel nuovo capoverso 7.
Art. 162 cpv. 1
Nella versione italiana «veicoli agricoli e forestali speciali» è sostituito con «veicoli agricoli e forestali eccezionali».
Art. 163 cpv. 1 e 2
Cpv. 1: la «norma EN 17344» è introdotta come prescrizione tecnica per gli impianti di frenatura dei veicoli a motore agricoli e forestali. Si potrà far valere il rispetto della norma nei casi in cui il veicolo considerato rientri nel campo di applicazione della stessa, condizione soddisfatta solo dalle macchine costruite e messe in circolazione nell’ambito della direttiva 2006/42/CE. La norma non è applicabile a trattori, carri con motore e autocarri con velocità ridotta nonché ad autoveicoli di lavoro basati su uno di questi veicoli. In caso di eventuali raccordi per il freno di rimorchio la norma rinvia al regolamento delegato (UE) 2015/6869 e al regolamento UNECE n. 1370. La norma europea EN 17344, pubblicata a marzo 2020, è equiparata a una norma svizzera.
Cpv. 2: l’efficacia dei freni può essere verificata in occasione di collaudi prima e dopo l’immatricolazione in conformità con l’allegato 7 OETV. Nel capoverso 2 è pertanto integrata la norma EN 17344.
Art. 164 rubrica e cpv. 1
Rubrica: è soppresso il termine «attrezzi accessori».
Cpv. 1: il capoverso è abrogato in quanto lo sbalzo anteriore degli attrezzi accessori è ora disciplinato nell’articolo 94 capoverso 1quinquies. Si vedano le spiegazioni nella sezione corrispondente.
Art. 165 cpv. 5
L’articolo 165 contiene disposizioni speciali per i dispositivi di illuminazione dei veicoli a motore agricoli e forestali. Tali veicoli erano finora esentati dall’obbligo previsto dall’articolo 78 capoverso 5 OETV di una spia luminosa per segnalare al conducente le luci di lavoro accese non facilmente visibili dal posto di guida. Per evitare che si circoli senza volerlo con luci di lavoro accese disturbando altri utenti della strada, questa deroga è abrogata, equiparando le prescrizioni svizzere a quelle internazionali.
Art. 173 cpv. 3
Si inserisce il rimando alle agevolazioni di cui all’articolo 120a secondo il quale sugli autoveicoli con velocità massima non superiore ai 10 km/h i dispositivi di illuminazione non devono essere fissati stabilmente, ma essere montati in caso di visibilità scarsa, né sono necessari indicatori di direzione se i cenni di mano risultano ben visibili. Queste agevolazioni saranno applicate anche ai carri a mano provvisti di motore con velocità massima di 10 km/h (cfr. anche art. 120a lett. a P-OETV).
Art. 187
Cpv. 1: in generale, anche per i rimorchi vale il principio secondo cui devono essere dotati di pneumatici adatti alla velocità massima per costruzione (art. 58 cpv. 2 OETV). La disposizione in base alla quale gli
69 Regolamento delegato (UE) n. 2015/68 della Commissione del 15 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/828, GU L 140 del 6.6.2018, pag. 5.
70 Regolamento UNECE n. 13 del 1° giugno 1970 sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto concerne i freni; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 11, complemento 18, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.12 Rev.8 Emend.8). 37/46 ASTRA-D-9B893401/507