Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

L’apparecchio di registrazione da montare sul parabrezza, su cui si basa il sistema attuale, non sarà più necessario e, di conseguenza, nemmeno le spie visibili dall’esterno (cfr. anche disposizione transitoria dell’art. 222r cpv. 3 P-OETV).

Cpv. 3 lett. e: nella versione italiana «veicoli e trasporti speciali» è sostituito con «veicoli e trasporti eccezionali».

Art. 112 cpv. 6

Il sintagma «montati temporaneamente» viene cancellato. Per quanto attrezzature di lavoro e accessori che sporgono oltre i quattro metri possano continuare a essere montati solo temporaneamente come previsto dall’articolo 94 capoverso 1quinquiesP-OETV, saranno richiesti tassativamente sistemi a telecamera e monitor anche per i veicoli eccezionali (art. 25 OETV) che presentano uno sbalzo superiore a quattro metri per via della loro conformazione.

Art. 120a lett. a

Il rimando tra parentesi all’articolo 109 OETV viene soppresso in quanto le agevolazioni di cui all’articolo 120a lettera a OETV saranno valide anche per i carri a mano provvisti di motore nonché per i tipi di veicoli quali motoveicoli nonché tricicli, quadricicli e quadricicli leggeri a motore con velocità massima di 10 km/h (cfr. al riguardo art. 144 cpv. 7 e art. 173 cpv. 3 P-OETV).

Art. 121 rubrica e cpv. 5 (nuovo)

Rubrica: si aggiunge il concetto di «scocca».

Cpv. 5: adeguamento al diritto UE (cfr. n. 1.3). I requisiti di resistenza meccanica della scocca (antiribaltamento) degli autobus si basano sul regolamento UNECE n. 6666. Si veda anche la disposizione transitoria dell’articolo 222r capoverso 4 P-OETV.

Art. 123 cpv. 5

Le disposizioni in materia di protezione antincendio degli autobus sono integrate, parimenti alla normativa europea, con il regolamento UNECE n. 11867, che disciplina i requisiti di resistenza al fuoco per i materiali interni degli autobus di peso superiore a 5 t. Si veda anche la disposizione transitoria dell’articolo 222r capoverso 5 P-OETV.

Art. 123a cpv. 1

Modifica di tipo redazionale consistente nella menzione esplicita della serie d’emendamento minima richiesta per il regolamento UNECE n. 44, ovvero la 03, al posto dell’attuale formulazione «regolamento UNECE n. 44/03».

Art. 131

L’articolo è integralmente rivisto.

La rubrica «Superficie di carico, parafanghi, dimensioni» viene sostituita con «Spazio di carico, parafanghi».

Cpv. 1: modifica conseguente al nuovo sistema di classificazione dei veicoli di lavoro (cfr. n. 1.11 nonché commenti agli art. 13 e 22 P-OETV).

Le prescrizioni relative alla scocca degli autoveicoli di lavoro vengono adattate alla varietà di forme e caratteristiche dei veicoli, sopprimendo le norme dettagliate sulle dimensioni della superficie di carico derivanti dal decreto del Consiglio federale del 1961 e prevedendo per la configurazione degli spazi di carico le prescrizioni applicabili per la classificazione come autoveicoli di trasporto: per i grandi furgoni dei vigili del fuoco, ad esempio, si applicheranno i requisiti validi per gli autobus (art. 121 segg. OETV), per i veicoli con cisterna per liquidi quelli per gli autoveicoli con cisterne e sili (art. 125 OETV), per i veicoli con superfici di carico la disposizione sui dispositivi di fissaggio del carico (art. 66 cpv. 1bisOETV).

66 Cfr. nota a piè di pagina al n. 1.13.

67 Cfr. nota a piè di pagina al n. 1.13. 35/46 ASTRA-D-9B893401/507