Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 14 pagine

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Cantoni applica questa formula per valutare la dimensione appropriata di un’abitazione tenendo conto anche delle specificità regionali27.

Alla luce di quanto precede va notato che la nozione di «abitazione conforme ai bisogni» utilizzata negli articoli 24, 27, 43–45 e 85 LStrI persegue lo stesso obiettivo della nozione di «alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali» dell’articolo 3 paragrafo 1 Allegato I ALC. In entrambi i casi, l’obiettivo è di ospitare l’intera famiglia in un’abitazione che non sia sovraffollata, tenendo conto delle specificità regionali e adempiendo ai requisiti in materia di politica edilizia, sanitaria e del fuoco.

Si propone pertanto di introdurre nel paragrafo 1 la nozione di «abitazione conforme ai bisogni», in modo da utilizzare nella LStrI una terminologia uniforme.

Ad cpv. 2

Poiché il ricongiungimento dei familiari stranieri con un cittadino svizzero sarà disciplinato esclusivamente nell’articolo 42 capoverso 1 P-LStrI, l’articolo 42 capoverso 2 LStrI può essere abrogato.

Ad art. 47 cpv. 2 e 3

L’ALC non prevede limiti di tempo per il ricongiungimento familiare. La LStrI impone invece dei termini per il coniuge e i figli che vogliono ricongiungersi con un cittadino svizzero (art. 47 cpv. 3 in combinato disposto con art. 42 cpv. 1 LStrI). Grazie alle modifiche proposte, il ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri – analogamente all’ALC – non è più soggetto a limiti di tempo (art. 42 P-LStrI).

Ad art. 49

L’articolo 42 capoverso 1 P-LStrI proposto sopprime l’attuale condizione posta dall’articolo 42 capoverso 1 LStrI, secondo cui il coniuge straniero e i figli stranieri di età inferiore ai 18 anni di un cittadino svizzero devono coabitare con lui se non sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato da uno Stato membro dell’UE/AELS. L’articolo 49 LStrI disciplina le condizioni alle quali è possibile derogare a tale principio. Di conseguenza va abrogato l’attuale rimando all’articolo 42 LStrI.

Il progetto prevede ora la condizione di un’«abitazione conforme ai bisogni» e non più l’esigenza della coabitazione (cfr. n. 3 ad art. 42 cpv. 1 P-LStrI).

4 Ripercussioni su Confederazione e Cantoni

Secondo la ripartizione delle competenze, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione sono responsabili del rilascio e della proroga dei permessi di dimora nell’ambito del ricongiungimento familiare. In alcuni casi, la concessione di un permesso di dimora in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non

27 Sentenza del TAF del 27 marzo 2019 F-5443/2017, consid. 7.2.3.