Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 14 pagine

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nell’UE e in Svizzera sulla base di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, recepita dal Tribunale federale per l’interpretazione dell’ALC12.

Dopo l’entrata in vigore della LStr il 1° gennaio 2008, la CGUE ha effettuato un’inversione di marcia nella sua giurisprudenza con una sentenza del 25 luglio 200813. Questa giurisprudenza è stata ripresa anche dal Tribunale federale in una sentenza del 29 settembre 200914. Da allora, il ricongiungimento familiare di un cittadino dell’UE/AELS non soggiace più alla condizione che questi abbia dimorato in modo duraturo e legale in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un ALC. Secondo il diritto vigente, tuttavia, questa condizione si applica ancora a determinati familiari stranieri di cittadini svizzeri (cfr. n. 3 e art. 42 cpv. 2 LStrI).

Alla luce di quanto esposto, si giustifica l’abolizione nel progetto di questa condizione. Questo perché elimina la discriminazione nei confronti dei cittadini svizzeri per quanto riguarda le condizioni d’ammissione per il ricongiungimento familiare ai sensi della LStrI rispetto ai cittadini dell’UE che possono invocare l’ALC. Inoltre, la soppressione di questa condizione elimina la disparità di trattamento tra i cittadini svizzeri: non si fa più distinzione tra i familiari che sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato da uno Stato membro dell’UE/AELS e quelli che non dispongono di tale permesso (cfr. cerchia degli aventi diritto ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e 42 cpv. 2 LStrI).

Il nuovo tenore del capoverso 1 elimina anche l’attuale condizione posta dall’articolo 42 capoverso 1 LStrI, secondo cui i coniugi di cittadini svizzeri e i loro figli di età inferiore ai 18 anni devono coabitare con loro se non sono in possesso di un permesso di dimora duraturo di uno Stato membro dell’UE/AELS.

L’ALC non prevede l’esigenza della coabitazione. I coniugi non devono necessariamente convivere stabilmente per ottenere il ricongiungimento familiare secondo l’articolo 3 dell’Allegato I ALC. Tuttavia, come ha stabilito il Tribunale federale15, al momento dell’ingresso nel Paese ospitante deve comunque sussistere l’intenzione fondamentale di coabitare durevolmente. In caso di separazione dei coniugi, è un abuso di diritto invocare l’articolo 3 Allegato I ALC se non esiste più il vincolo coniugale e la domanda di ricongiungimento familiare serve unicamente a procurare un permesso di dimora per il coniuge di un cittadino UE/AELS che vive in Svizzera16.

Il capoverso 1, invece, stabilisce espressamente la condizione di disporre di una «abitazione conforme ai bisogni». Ciò è in contrasto con la formulazione dell’articolo 42 capoverso 2 LStrI, che non prevede tale requisito.

L’introduzione di questa condizione è giustificata dal fatto che l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Allegato I ALC impone al cittadino dell’UE di disporre «per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato». Le condizioni per il ricongiungimento familiare

12 CGUE, Sentenza Akritch del 23 settembre 2003, causa C-109/01, ECLI:EU:C:2003:491 e DTF 130 II 1, consid. 3.6.

13 CGUE, Sentenza Metock del 25 luglio 2008, causa C-127/2008, ECLI:EU:C:2008:449.

14 DTF 136 II 5, consid. 3.4-3.7.

15 DTF 130 II 113, consid. 9.5.

16 DTF 130 II 113, consid. 9.5.