Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 14 pagine

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membri dell’UE/AELS è sottoposta per approvazione alla SEM28. Questo aspetto è disciplinato nell’ordinanza del DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (OA- DFGP)29.

Rispetto alla normativa attuale della LStrI, il presente progetto prevede un disciplinamento più favorevole delle condizioni d’ammissione in Svizzera per i familiari stranieri di un cittadino svizzero in vista del ricongiungimento familiare. Infatti, da un lato amplia la cerchia dei beneficiari del ricongiungimento familiare e, dall’altra, assoggetta il ricongiungimento familiare a condizioni meno rigide rispetto a quelle della legislazione attuale. È quindi prevedibile un aumento sia delle domande di ricongiungimento familiare presentate alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione sia, eventualmente, delle domande presentate alla SEM per approvazione. Ciò comporterà un carico di lavoro aggiuntivo.

Non è possibile quantificare tale aumento. Questo perché sarebbe necessario conoscere il numero dei cittadini svizzeri che hanno, o avranno in futuro, familiari stranieri per i quali si auspica ottenere il ricongiungimento familiare. Del resto i lavori parlamentari legati all’elaborazione dell’articolo 42 LStrI nel 2004 e la trattazione delle due iniziative parlamentari presentate dal consigliere nazionale Tschümperlin volte a eliminare la discriminazione dei cittadini svizzeri30, non contemplano alcuna stima in merito. Tuttavia, anche la Commissione competente ha ipotizzato un aumento delle domande31.

Nel 2021, il ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri secondo la LStrI ha interessato 7554 persone. Negli anni precedenti, le cifre relative al ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri erano le seguenti: 7168 persone nel 2020, 8001 persone nel 2019, 8412 persone nel 2018, 8471 persone nel 2017 e 9074 persone nel 2016.

Come ha rilevato il Consiglio federale nel suo rapporto del 7 giugno 201932, il rischio di dipendenza dall’aiuto sociale è superiore alla media per i cittadini di Stati terzi giunti in Svizzera tra il 2008 e il 2016 nell’ambito del ricongiungimento familiare. Questo rischio è maggiore quando a raggiungere un congiunto svizzero è un

28Attualmente, il rilascio di un permesso di dimora in vista del ricongiungimento familiare di parenti di cittadini svizzeri o del loro coniuge in linea discendente che hanno più di 18 anni, nonché di parenti di cittadini svizzeri o del loro coniuge in linea ascendente (art. 42 cpv. 2 LStrI) è sottoposto all’approvazione della SEM (art. 6 lett. b e c dell’O del DFGP concernente l’approvazione, OA-DFGP; RS 142.201.1).

29 RS 142.201.1

30 Iniziative parlamentari Tschümperlin (08.494) «Far cessare e impedire discriminazioni a livello nazionale» del 3 ott. 2008 e (10.427) «Impedire la discriminazione dei cittadini svizzeri» del 19 mar. 2010.

31 Rapporto del 18 novembre 2010 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale sull’iniziativa parlamentare Tschümperlin (10.427) «Impedire la discriminazione dei cittadini svizzeri».

32 Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 17.3260 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, del 30 marzo 2017 «Competenze della Confederazione nel settore dell’aiuto sociale per stranieri», n. 7.3 (disponibile soltanto in tedesco e francese).