Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

rispetto al ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri ai sensi dell’attuale LStrI (art. 42 cpv. 1 e 2 e 47 LStrI):

- In una sentenza del 23 settembre 20037, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che il diritto al ricongiungimento familiare presuppone un precedente soggiorno regolare del familiare in un altro Stato membro dell’UE. Il Tribunale federale ha ripreso questa nuova giurisprudenza in una sentenza del 4 novembre 20038. Nelle sue deliberazioni relative alla legge federale sugli stranieri (LStr), il Parlamento ha tenuto conto di questa sentenza del Tribunale federale e ha adeguato il progetto di legge in modo che la LStr prevedesse le stesse condizioni per il ricongiungimento familiare previste dal diritto europeo9. Dopo l’entrata in vigore della LStr il 1° gennaio 2008, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha però fatto un’inversione di rotta nella sua giurisprudenza e, nella sentenza del 25 luglio 2008, ha revocato la condizione della precedente dimora legale in un altro Stato membro10. Il Tribunale federale ha recepito la nuova giurisprudenza in una sentenza del 29 settembre 200911. Da allora, i cittadini di Paesi terzi non devono più aver vissuto in modo duraturo e regolare in uno Stato parte dell’ALC se vogliono raggiungere un cittadino dell’UE/AELS in Svizzera. Tuttavia, questa condizione vale ancora per i familiari stranieri di cittadini svizzeri (art. 42 cpv. 2 LStrI). Se tali condizioni non sono adempite, il ricongiungimento familiare con un cittadino svizzero ai sensi della LStrI è limitato rispetto a un ricongiungimento familiare ai sensi dell’ALC (art. 42 cpv. 1 LStrI).

- La cerchia delle persone che ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’ALC (art. 3 par. 2 Allegato I ALC) è più ampia di quella previsto dall’articolo 42 capoverso 1 LStrI, che comprende solo il coniuge e i figli minori di 18 anni. L’ALC, invece, consente il ricongiungimento dei membri della famiglia in linea discendente fino all’età di 21 anni o a carico. Inoltre, l’ALC prevede anche il ricongiungimento dei familiari in linea ascendente, compresi quelli del coniuge, se sono a carico. Secondo il diritto vigente, per i cittadini svizzeri un siffatto più ampio ricongiungimento familiare è possibile unicamente se i familiari interessati sono in possesso di un permesso di dimora duraturo in uno Stato membro dell’UE/AELS (art. 42 cpv. 2 LStrI).

- Secondo l’ALC, per avere diritto al ricongiungimento familiare, i lavoratori devono disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui sono occupati (art. 3 par. 1, secondo periodo, All. I ALC). Questa condizione si distingue dall’esigenza di coabitazione prevista dalla LStrI per il ricongiungimento del coniuge e dei figli minori di 18 anni che non sono in possesso di un permesso di dimora duraturo di uno Stato membro

7 CGUE, Sentenza Akritch del 23 settembre 2003, causa C-109/01, ECLI:EU:C:2003:491.

8 DTF 130 II 1, consid. 3.6.

9 Boll. Uff. 2005 S 304

10 CGUE, Sentenza Metock del 25 luglio 2008, causa C-127/2008, ECLI:EU:C:2008:449

11 DTF 136 II 5, consid. 3.4–3.7.