Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 14 pagine

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cittadino di uno Stato terzo piuttosto che uno straniero (compresi i cittadini dell’UE/AELS). Si può quindi ipotizzare che la modifica proposta possa comportare un aumento dei costi dell’aiuto sociale per i Cantoni. In questo contesto, tuttavia, va ricordato che i familiari in linea discendente o ascendente che si ricongiungono con il cittadino svizzero sono già stati sostenuti finanziariamente da quest’ultimo nel loro Paese d’origine. Nondimeno, tale sostegno può essere di gran lunga superiore a causa del costo della vita più elevato in Svizzera, se i familiari vi risiedono. Dopo un soggiorno più lungo in Svizzera, la revoca del diritto di soggiorno per insufficienza di mezzi di sostentamento spesso non è più proporzionata. Ciò vale in particolare quando in familiari in linea ascendente giunti in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare necessitano di cure.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale (Competenza legislativa della Confederazione in materia di concessione dell’asilo nonché dimora e domicilio degli stranieri). È compatibile con la Costituzione.

L’eliminazione della disparità di trattamento dei cittadini svizzeri rispetto a quelli dell’UE/AELS in materia di ricongiungimento familiare, che il progetto intende realizzare, si basa su una decisione autonoma. Il progetto è quindi compatibile anche con l’articolo 121a capoverso 1 Cost., secondo il quale la Svizzera gestisce autonomamente l’immigrazione degli stranieri. È altresì compatibile con l’articolo 121a capoverso 2 Cost. poiché il Parlamento ha rinunciato, nella sua attuazione, a fissare tetti massimi annuali e contingenti annuali.

5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con il diritto internazionale vigente.

Nella sentenza 136 II 120 del 22 gennaio 2010, il Tribunale federale ha rinviato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), secondo cui una discriminazione dei cittadini di Paesi terzi rispetto ai cittadini di uno Stato dell’UE per quanto riguarda le misure che mettono fine a un soggiorno, si fonda su motivi oggettivi e fattuali, poiché l’UE costituisce una comunità giuridica speciale33. Il TF ha invece ha messo in dubbio l’esistenza di un motivo oggettivo per trattare i cittadini svizzeri in modo meno favorevole rispetto ai cittadini dell’UE/AELS per quanto riguarda il ricongiungimento dei loro familiari stranieri34. Tuttavia, la Corte EDU non ha ancora constatato che uno Stato parte che tratti in modo meno favorevole i propri cittadini violi l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)35. Alla luce di quanto esposto

33 DTF 136 II 120, consid. 3.3.

34 DTF 136 II 120, consid. 3.4.1.

35 DTF 136 II 120, consid. 3.3–3.4.