Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 14 pagine
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dell’UE/AELS (art. 42 cpv. 1 LStrI). Tuttavia, l’esigenza della coabitazione non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere (art. 49 LStrI).
- L’ALC non fissa termini per il ricongiungimento familiare. La LStrI stabilisce unicamente i termini per il ricongiungimento del coniuge e dei figli minori di 18 anni che non sono in possesso di un permesso di dimora di uno Stato membro dell’UE/AELS (art. 47 cpv. 1 e 3 lett. a in combinato disposto con l’art. 42 cpv. 1 LStrI).
3 Commento alle singole disposizioni
Art. 42 cpv. 1 e 2
Ad cpv. 1
Questa disposizione è basata essenzialmente sull’attuale tenore dell’articolo 42 capoverso 2 LStrI.
Da un lato rileva il gruppo di persone che, in base a questa disposizione, ha diritto al ricongiungimento familiare. Dall’altro viene soppressa la condizione per cui determinati familiari di cittadini svizzeri, per poter raggiungere questi ultimi in Svizzera, devono essere in possesso di un permesso di dimora duraturo di uno Stato membro dell’UE/AELS. In questo modo le esigenze per il ricongiungimento di cittadini stranieri con quelli svizzeri sono armonizzate alle condizioni poste dall’ALC ai cittadini dell’UE/AELS.
Si propone che tutti i figli di cittadini svizzeri e dei loro coniugi fino all’età di 21 anni o a carico abbiano diritto al ricongiungimento familiare. Ciò vale anche se non sono in possesso di un permesso di dimora di uno Stato membro dell’UE/AELS (lett. a). In questo modo si adempie alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2 lettera a dell’Allegato I dell’ALC. Secondo il diritto vigente il ricongiungimento familiare è limitato ai figli di età inferiore ai 18 anni che coabitano con il cittadino svizzero a condizione che non siano in possesso di un permesso di dimora duraturo di uno Stato membro dell’UE/AELS (art. 42 cpv. 1 LStrI). Il ricongiungimento di figli fino a 21 anni o a carico è attualmente possibile solo se sono in possesso di un permesso di soggiorno permanente di uno Stato membro dell’UE/AELS (art. 42 cpv. 2 lett. a LStrI).
Inoltre, si propone che i cittadini svizzeri possano ricongiungersi con i propri parenti e con i parenti del coniuge in linea ascendente, a condizione che siano a carico (lett. b). Secondo il diritto vigente, ciò è possibile solo se i familiari in linea ascendente sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato da uno Stato membro dell’UE/AELS (art. 42 cpv. 2 lett. b LStrI).
La condizione di un precedente permesso di dimora duraturo in uno Stato membro, vigente per i familiari di cittadini dell’UE/AELS, dal 2003 ha trovato applicazione