Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 14 pagine
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esistente dei cittadini svizzeri e affermato che era infine giunto il momento di porre fine all’annosa questione sul piano legislativo risultante dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
La minoranza della Commissione ha sostenuto che non vi è alcuna necessità di eliminare la disparità di trattamento criticata dal Tribunale federale, rilevando che il ricongiungimento familiare da Stati terzi è uno dei pochi ambiti della politica migratoria su cui la Svizzera può ancora decidere autonomamente. Una parte della minoranza ha contestato l’esistenza di una discriminazione in senso giuridico e ha fatto riferimento al diritto del legislatore di non conformarsi alla sentenza del Tribunale federale.
Riunitasi il 9 novembre 2020, la Commissione omologa del Consiglio degli Stati, con 7 voti contro 5 e 1 astensione, si è inizialmente espressa contro la decisione della CIP-N di dare seguito all’iniziativa. La Commissione ha rammentato che il legislatore aveva già espresso più volte la volontà di mantenere lo status quo e che non c’era quindi motivo di tornare sulla questione. Tuttavia, nella seduta del 18 febbraio 2021, la CIP-N ha deciso, con 14 voti contro 9, di mantenere la sua posizione e ha chiesto alla propria Camera di dare seguito all’iniziativa parlamentare. L’8 giugno 2021, il Consiglio nazionale si è allineato alla proposta della sua Commissione con 137 voti contro 54 e 1 astensione. Infine, il 25 giugno 2021, la CIP-S ha preso atto della chiara decisione del Consiglio nazionale e vi ha aderito, senza avanzare proposte alternative. Con la sua adesione, la Commissione del Consiglio degli Stati ha infine spianato la strada alla stesura di un progetto di legge da parte della competente Commissione del Consiglio nazionale.
Riunitasi il 1° settembre 2022, la Commissione ha discusso il presente progetto preliminare e lo ha approvato per la consultazione con 17 voti contro 7. Le voci contrarie hanno rilevato che un’estensione delle possibilità di ricongiungimento familiare per i cittadini provenienti da Paesi terzi cela in realtà il rischio di un aumento del numero dei beneficiari di aiuti sociali. Secondo i detrattori del progetto la prevista modifica di legge violerebbe la base costituzionale relativa alla regolazione dell’immigrazione di cui all’articolo 121a della Costituzione federale.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
Nell’applicazione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, per quanto riguarda il ricongiungimento familiare i cittadini svizzeri sono svantaggiati rispetto ai cittadini dell’UE/AELS, i quali possono appellarsi all’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e