Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 14 pagine
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contenute in questo articolo dell’Allegato I fanno parte della cifra I «Disposizioni generali» dell’ALC. Secondo le istruzioni della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM)17, tali condizioni si applicano di conseguenza anche agli altri gruppi di persone di cui alle cifre II-V dell’Allegato I ALC. In ogni caso, i cittadini dell’UE che non esercitano un’attività economica in Svizzera devono, per potervi soggiornare conformemente all’ALC, disporre di mezzi finanziari sufficienti – per non dover dipendere dall’assistenza sociale durante il soggiorno (art. 24 par. 1 lett. a All. I ALC) – oppure di prestazioni complementari18. Ciò presuppone altresì che possano permettersi un’abitazione conforme ai loro bisogni.
In tal modo, la nozione di «abitazione conforme ai bisogni» proposta nel capoverso 1 corrisponde a livello di contenuto alla definizione utilizzata nell’articolo 3 paragrafo 1 Allegato I ALC.
Sulla nozione di «alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali» esiste poca giurisprudenza sia della CGUE sia del TF. Tuttavia, è opportuno riferirsi ai seguenti principi:
La CGUE ha emanato due sentenze sulla questione19. Nella prima sentenza afferma che i familiari non devono necessariamente vivere stabilmente con il lavoratore per avere diritto a un permesso di dimora. Il TF ha stabilito in due sentenze l’attuale portata di questa giurisprudenza20.
Nella seconda sentenza, la CGUE ha precisato che la condizione di disporre di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali è imposta come condizione d’ammissione, ma non giustifica il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora a un membro della famiglia del lavoratore se quello stesso alloggio non può più essere considerato conforme ai bisogni a seguito di un evento successivo. Il ricongiungimento familiare mira infatti a garantire che i lavoratori di altri Stati membri non debbano rinunciare alla libera circolazione per motivi familiari. Tuttavia, la CGUE ha anche ricordato che se il lavoratore migrante si procura un alloggio conforme ai bisogni unicamente per ottenere il diritto di soggiorno per i suoi familiari e lo lascia non appena ottenuto il permesso di dimora, questo comportamento può essere sanzionato21.
La CGUE non si è invece mai espressa sull’esistenza di un eventuale standard minimo relativo alla superficie o al numero di locali dell’abitazione in relazione al numero di membri della famiglia.
Secondo una sentenza del Tribunale federale del 18 dicembre 201722, dal tenore dell’articolo 3 paragrafo 1 Allegato I ALC si evince che la nozione di «alloggio che
17 Istruzioni della SEM II. Accordo sulla libera circolazione delle persone, n. 7.2.1, disponibile su: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari.
18 DTF 135 II 265, consid. 3.8.
19 CGUE, Sentenza Diatta del 13 febbraio 1985, causa C-267/83, ECLI:EU:C:1985:67; CGUE, Sentenza Kommission gegen Deutschland del 18 maggio 1989, causa C-249/86, ECLI:EU:C:1989:204.
20 DTF 130 II 113 e DTF 139 II 393.
21 Sentenza summenzionata Kommission gegen Deutschland, causa 249/86, numeri 13 e 14.
22 Sentenza del TF del 18 dicembre 2017, 2C_416/2017, consid. 2.2.