Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
all’Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS). Il presente progetto si prefigge di eliminare questa discriminazione.
Da un canto, nell’articolo 42 LStrI (Familiari di cittadini svizzeri) dev’essere soppressa la condizione per la quale i familiari stranieri in linea ascendente o discendente di cittadini svizzeri, per poter raggiungere questi ultimi in Svizzera, devono essere in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS. Secondo la legge attuale, solo il coniuge e i figli di età inferiore ai 18 anni non devono soddisfare a questa condizione.
Beneficeranno del nuovo disciplinamento da un canto i figli di cittadini svizzeri e dei loro coniugi fino all’età di 21 anni o a carico.
D’altro canto, approfitteranno della revisione della legge anche i propri parenti e i parenti del coniuge in linea ascendente, in primo luogo dunque i genitori del coniuge straniero. Il prerequisito è che siano a carico.
Nel contempo non è più applicata la condizione che impone che i coniugi stranieri di cittadini svizzeri e i loro figli stranieri di età inferiore ai 18 anni debbano coabitare con loro se non possiedono un permesso di dimora duraturo di uno Stato membro dell’UE/AELS (art. 42 cpv. 1 LStrI). Tuttavia, al momento dell’ingresso in Svizzera deve sussistere l’intenzione di coabitare in modo permanente.
L’articolo 42 P-LStrI, invece, stabilisce esplicitamente che i familiari stranieri dei cittadini svizzeri debbano poter disporre di «un’abitazione conforme ai loro bisogni». L’introduzione di questa disposizione si giustifica nella misura in cui anche l’ALC prevede che i cittadini UE dispongano di un appartamento conforme alle normali esigenze applicabili ai lavoratori svizzeri. Il concetto di «abitazione conforme ai loro bisogni» utilizzato in diversi altri articoli della LStrI, ha lo scopo di proteggere in Svizzera le persone straniere da condizioni di vita non dignitose.
Con l’adeguamento dell’articolo 47 LStrI (Termine per il ricongiungimento familiare), i termini finora applicabili al ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri saranno aboliti per analogia con l’ALC.
A seguito della modifica proposta va eliminato anche il rinvio all’articolo 42 LStrI contenuto nell’articolo 49 LStrI (Deroghe all’esigenza della coabitazione), soprattutto perché si applicherà l’esigenza di un’abitazione conforme ai bisogni e non più della coabitazione.
2.2 Presupposti giuridici delle modifiche di legge
Il ricongiungimento familiare con cittadini dell’UE/AELS secondo l’articolo 3 paragrafi 1 e 2 dell’Allegato I dell’ALC6 è disciplinato in maniera più generosa
5 RS 0.632.31
6 Poiché la Convenzione AELS e l’ALC contengono disposizioni identiche in materia di ricongiungimento familiare, di seguito si rimanda unicamente all’articolo 3 dell'Allegato I ALC (cfr. art. 3 par. 1 e 2 dell’Allegato I ALC e art. 3 dell’Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS).