Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 17 pagine

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1 Situazione iniziale

Da anni gli effettivi della protezione civile sono in calo. Benché nella Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+1 e nella revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)2 al 1° gennaio 2021 sia stato fissato un effettivo regolamentare di 72 000 militi della protezione civile, il 1° gennaio 2023 l’effettivo reale ammontava a soli circa 68 000 militi, di cui 8400 incorporati nella riserva di personale. Se la protezione civile continua a reclutare solo circa 4000 persone all’anno, entro il 2030 i suoi effettivi scenderanno a 55 000 militi. Le principali ragioni del calo sono la riduzione della durata dell’obbligo di prestare servizio a 14 anni e l’introduzione dell’idoneità differenziata nell’esercito. Molte persone soggette all’obbligo di leva che prima non sarebbero state idonee al servizio militare ma idonee al servizio di protezione civile, sono ora idonee al servizio militare e non possono quindi più essere reclutate per la protezione civile. Se il numero dell’effettivo reale continuerà a calare, ne conseguirà un’inevitabile riduzione delle prestazioni della protezione civile. Quest’ultima non sarà più in grado di adempiere appieno i suoi compiti e di garantire la capacità di resistenza, in particolare nel caso di impieghi di lunga durata come quello connesso alla chiamata in servizio del Consiglio federale per far fronte alla pandemia di COVID-19.

Contrariamente alla protezione civile, il servizio civile non ha un effettivo regolamentare. Dalla sua introduzione nel 1996, inizialmente le ammissioni sono aumentate solo in modo moderato. Dopo l’introduzione, il 1° aprile 2009, della prova dell’atto al posto della procedura con un esame della domanda e audizione davanti a una commissione d’ammissione (il cosiddetto «esame di coscienza»), il numero di ammissioni è dapprima aumentato in modo marcato. Negli ultimi anni si è però assestato intorno alle 6000 persone all’anno. Alla fine del 2022, i civilisti erano 56 521, il 53 per cento dei quali (30 185) aveva prestato tutti i giorni di servizio.

Il 30 giugno 2021, il Consiglio federale ha quindi approvato il rapporto «Apporto di personale in seno all’esercito e alla protezione civile; parte 1: analisi e provvedimenti a breve e medio termine» e ha incaricato il DDPS e il DEFR di elaborare un progetto di consultazione sull’attuazione di provvedimenti volti a migliorare gli effettivi della protezione civile. Questo prevede di estendere l’obbligo di prestare servizio di protezione civile a determinate persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare ed ex militari. Prevede inoltre la possibilità di vincolare dei civilisti a prestare parte del servizio civile nella protezione civile. Infine, si devono creare i presupposti necessari affinché i civilisti possano prestare maggiormente servizi autonomi complementari in altri istituti d’impiego in caso di catastrofi o e situazioni d’emergenza. La revisione offre inoltre l’occasione di creare basi giuridiche attuali per il servizio sanitario coordinato e il coordinamento dei trasporti, coordinare i punti di raccolta d’urgenza e trasferire i compiti relativi ai sistemi di allarme dalla Confederazione ai Cantoni.

2 Procedura di consultazione

Il 25 gennaio 2023, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di avviare una procedura di consultazione sulla presente revisione parziale della LPPC, della legge federale del 3 febbraio 19953 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM) e della legge federale del 6 ottobre 19954 sul servizio civile sostitutivo (LSC) e di invitare i Cantoni, i partiti politici, le organizzazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni di categoria e altre cerchie interessate a prendere posizione in merito. La procedura di consultazione è du-

1FF 2012 4849

2 RS 520.1

3 RS 510.10

4 RS 824.0