Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/64: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie: negoziazione delle tariffe dell’elenco delle analisi · 20 pagine

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5.5 Ripercussioni sull’ambiente

Non si prevedono ripercussioni per l’ambiente; pertanto, le relative questioni non sono state esaminate.

5.6 Altre ripercussioni

Non si prevedono altre ripercussioni; pertanto, nessun’altra questione è stata esaminata.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente progetto si basa sull’articolo 117 della Costituzione federale (Cost.)30, che attribuisce alla Confederazione un’ampia competenza in materia di organizzazione dell’assicurazione malattie.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le presenti modifiche di legge sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP)31 e la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)32. In base all’accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE e alla convenzione AELS riveduta e conformemente all’art. 95°LAMal, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200433 e il regolamento d’applicazione (CE) n. 987/200934.

Per quanto riguarda la garanzia della libera circolazione delle persone, tale diritto non mira ad armonizzare i sistemi nazionali della sicurezza sociale. Gli Stati membri sono liberi di determinare in ampia misura la struttura concreta, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale. Devono tuttavia attenersi ai principi di coordinamento come il divieto di discriminazione, il calcolo dei periodi assicurativi e la fornitura transfrontaliera delle prestazioni che sono disciplinati nel regolamento (CE) n. 883/2004 e nel rispettivo regolamento d’applicazione (CE) n. 987/2009. Questi principi non vengono coinvolti dalla presente revisione.

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200235 sul Parlamento, l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Il presente progetto soddisfa questa esigenza. Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a

30RS 101

31 RS 0.142.112.681

32 RS 0.632.31

33 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale GU L 166 del 30.04.2004, p. 1, nella versione impegnativa per la Svizzera secondo l’allegato II ALCP, rispettivamente all’appendice 2 dell’allegato K AELS. Viene pubblicata una versione consolidata non vincolante di questo regolamento nel RS 0.831.109.268.1.

34 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale GU L 284 del 30.10.2009, p. 1, nella versione impegnativa per la Svizzera secondo l’allegato II ALCP, rispettivamente all’appendice 2 dell’allegato K AELS. Viene pubblicata una versione consolidata non vincolante di questo regolamento nel RS 0.831.109.268.11.

35 RS 171.10 17/20