Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/64: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie: negoziazione delle tariffe dell’elenco delle analisi · 20 pagine
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livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti (art. 43 cpv. 6 LAMal). Le convenzioni tariffali devono pertanto essere conformi alla legge e ai principi di equità e di economicità (art. 46 cpv. 4 LAMal). La tariffa deve coprire al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente e quelli necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni (art. 59c cpv. 1 lett. a e b OAMal).
Il DFI continuerà a essere competente per l’emanazione dell’EA, ovvero per la determinazione delle analisi a carico dell’AOMS, previa consultazione della commissione competente e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6 LAMal. La procedura di ammissione o modifica delle analisi nell’EA resterà di fatto invariata. Infatti, la mozione indica chiaramente che ai partner tariffali viene trasferita solo la facoltà di stabilire la tariffa delle analisi. Le basi legali concernenti la designazione delle prestazioni mediche nell’AOMS non sono toccate. Come è noto, la competenza per la designazione delle prestazioni a carico dell’AOMS spetta alla Confederazione e non subirà alcuna modifica in tal senso.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
La definizione delle tariffe dell’EA negoziate dai partner tariffali è di competenza dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori o delle rispettive federazioni. La modifica della legge comporta nuovi compiti per questi attori del sistema sanitario. Al momento è difficile fare una stima delle conseguenze finanziarie. Tuttavia, a causa del carico di lavoro aggiuntivo atteso, si prevede un ulteriore fabbisogno in termini di risorse umane per i partner tariffali.
Questa misura comporta nuovi compiti anche per le autorità competenti per l’approvazione della convenzione tariffale. Se il campo di applicazione della convenzione si estende a tutta la Svizzera o se si tratta di tariffe per singola prestazione, l’approvazione spetta al Consiglio federale, altrimenti l’autorità competente è il Governo cantonale. Inoltre, se i partner non si accordano su una tariffa, l’autorità competente può intervenire in via sussidiaria. Se nessuna convenzione tariffale può essere stipulata tra i partner, il Governo cantonale stabilisce la tariffa oppure, nel caso di tariffe per singola prestazione che devono essere basate su una struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera, la struttura tariffale è stabilita dal Consiglio federale in via sussidiaria. Si può quindi ipotizzare che non solo la modifica di legge comporterà un ulteriore fabbisogno in termini di risorse umane, ma che la presenza di numerosi partner tariffali determinerà anche un notevole aumento del carico di lavoro. In base all’esito dei dibattiti parlamentari sul presente progetto, sarà necessario decidere, al momento dell’entrata in vigore, in merito allo stanziamento di eventuali risorse supplementari nel settore del personale necessarie per attuare le misure proposte.
Alla luce dei frequenti blocchi nelle trattative tariffali che si sono verificati di recente, e che hanno richiesto l’intervento sussidiario delle autorità, è lecito domandarsi se il cambiamento di sistema auspicato dalla mozione sia il giusto mezzo per ottenere una più rapida rimunerazione di analisi di laboratorio innovative.
3.3 Attuazione
Il progetto comporterà l’eliminazione del capoverso 3 dell’articolo 28 OPre, che rimanda all’articolo 52 capoverso 3 LAMal e riguarda la fissazione di determinate tariffe per le analisi eseguite nei laboratori di studi medici, conformemente agli articoli 46 e 48 LA-Mal. Con la presente proposta, tutte le tariffe delle analisi dell’EA saranno negoziate dai partner tariffali, rendendo obsoleto l’articolo 28 capoverso 3 OPre. In tal caso, non saranno necessarie ulteriori precisazioni a livello di ordinanza.