Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/64: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie: negoziazione delle tariffe dell’elenco delle analisi · 20 pagine
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Con la disposizione transitoria il DFI ha la competenza di emanare le tariffe dell’EA ancora per tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Fornitori di prestazioni e assicuratori impiegheranno l’EA con tariffa emanato dal DFI per questo periodo di tre anni, ossia fino all’entrata in vigore delle convenzioni tariffali stipulate tra le parti interessate e approvate dalle autorità competenti. Secondo il capoverso 2, il passaggio da tariffe stabilite dal DFI a convenzioni tariffali non deve generare costi supplementari.
4 Commento alle disposizioni
Articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1
Finora nell’EA figuravano, oltre alla denominazione delle analisi, le tariffe per singola prestazione corrispondenti, ossia i punti tariffali per analisi o prestazione, e il valore del punto tariffale valido per tutta la Svizzera (attualmente pari a 1 CHF). L’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal è modificato sopprimendo l’espressione «con tariffa». Di conseguenza, il DFI sarà ancora incaricato di emanare l’EA (che consiste in prestazioni assunte dall’AOMS), ma non potrà più determinarne le tariffe. In futuro, le tariffe saranno stabilite secondo il principio dell’autonomia tariffale, ossia concordate per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni (art. 43 cpv. 4 LAMal). Con la modifica dell’articolo 52 capoverso 1 LAMal, il Consiglio federale non stabilirà più le tariffe delle singole analisi, comprese quelle del capitolo «Analisi rapide». Come per tutte le altre analisi, le tariffe delle analisi rapide farebbero quindi parte della base negoziale.
Pertanto, in futuro varranno responsabilità diverse per l’emanazione dell’EA e per l’elaborazione delle tariffe.
Articolo 52 capoverso 3
La disposizione viene adeguata eliminando l’enumerazione delle analisi dall’elenco, in quanto il DFI non è più responsabile della stabilita della tariffa. Pertanto, le tariffe per le analisi rientrano tra le normali disposizioni sulla protezione tariffale, in base alle quali i fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe stabilite dalla convenzione o dall’autorità competente e non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni previste dalla presente legge (art. 44 cpv. 1 LAMal).
Inoltre, viene eliminato il secondo periodo dell’articolo 52 capoverso 3 LAMal, secondo cui il DFI designa le analisi effettuate nel laboratorio dello studio medico per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e 48 LAMal. Questa disposizione autorizza il DFI a definire eccezioni alle tariffe stabilite dall’autorità competente per determinate analisi, affinché i partner tariffali possano concordarle all’interno di convenzioni tariffali. Con il passaggio dalla tariffa ufficiale a una stabilita per convenzione, questa disposizione diventa obsoleta, in quanto tutte le tariffe delle analisi possono essere negoziate dai partner.