Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/64: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie: negoziazione delle tariffe dell’elenco delle analisi · 20 pagine
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Compendio
La presente modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
mira a sopprimere la facoltà del Dipartimento federale dell’interno (DFI) di stabilire le tariffe dell’elenco delle analisi (EA). La negoziazione delle tariffe spetterebbe ai partner tariffali, come avviene nel caso del sistema tariffale per le pre-
stazioni mediche ambulatoriali o per le prestazioni di fisioterapia.
Situazione iniziale
La presente proposta di modifica della LAMal si iscrive nel quadro dell’attuazione della mozione 17.3969 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), accolta dal Consiglio degli Stati il 29 novembre 2017 e dal Consiglio nazionale il 19 settembre 2018. La mozione chiede che la competenza di negoziazione delle tariffe venga trasferita direttamente ai partner tariffali al fine di accelerare la procedura di registrazione nell’EA e consentirebbe così di eseguire analisi di laboratorio innovative. Il Consiglio federale resta contrario alla mozione, in quanto ritiene che il quadro normativo in vigore sia già sufficiente e poiché i numerosi casi di blocco delle trattative tariffali dimostrano che l’autonomia tariffale non consentirebbe un adeguamento più rapido dell’EA.
Contenuto del progetto
La modifica dell’articolo 52 LAMal mira a trasferire ai partner tariffali la competenza di stabilire le tariffe dell’EA. L’EA è un elenco completo e vincolante delle analisi assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), applicabile solo alle cure ambulatoriali. Per le cure ospedaliere, le analisi sono generalmente comprese nell’importo forfettario (art. 49 LAMal). Attualmente, il DFI è responsabile della definizione di un elenco di analisi con tariffa. L’EA è parte integrante dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre), di cui costituisce l’allegato 3. Ogni modifica dell’elenco comporta necessariamente una modifica dell’OPre. Il DFI decide le modifiche dell’OPre consultando la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA), che verifica l’adempimento dei criteri legali di efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 cpv. 1 LAMal) e formula una raccomandazione in tal senso. L’attuale tariffa delle analisi è concepita come una tariffa per singola prestazione stabilita dal DFI per tutta la Svizzera. A ciascuna analisi viene quindi attribuito un numero massimo di punti tariffali che il laboratorio ha facoltà di fatturare a carico dell’AOMS. Il valore del punto tariffale è fissato a 1 franco per tutte le posizioni.
La presente proposta di modifica mira a trasferire ai partner tariffali la facoltà di stabilire le tariffe dell’EA. La LAMal non richiede una determinata forma tariffale per la rimunerazione delle prestazioni ambulatoriali. L’elenco delle possibili forme tariffali di cui all’articolo 43 capoverso 2 LAMal non è esaustivo e altre forme sono possibili. Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili (art. 43 e 47 LA-Mal), la determinazione della forma tariffale è lasciata alla discrezionalità dei partner.
Finora, il Consiglio federale si è espresso contro l’introduzione di tariffe delle analisi assunte dall’AOMS negoziate tra i partner tariffali. Dato l’elevato numero di partner tariffali, il Consiglio federale dubita che il trasferimento di competenze consenta di raggiungere gli obiettivi della mozione, cioè uniformare le tariffe conformemente alla LAMal e adeguarle rapidamente.