Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/64: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie: negoziazione delle tariffe dell’elenco delle analisi · 20 pagine
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5 Ripercussioni
Con la modifica proposta, la competenza di definire le tariffe nell’EA viene trasferita ai partner tariffali. In generale, la promozione dell’autonomia tariffale va accolta positivamente, poiché costituisce il fondamento dei principi tariffali della LAMal. Tuttavia, l’autonomia tariffale funziona solo se i partner svolgono il loro ruolo e subordinano i propri interessi all’interesse generale di un sistema sanitario efficiente e finanziabile. Il fatto che tra i fornitori di prestazioni figurino diversi tipi di laboratori potrebbe rendere le trattative difficoltose. Inoltre, anche tra gli assicuratori vi sono diverse associazioni e/o comunità di acquisto che agiscono come partner negoziali. Questa costellazione rappresenta una grande sfida, soprattutto nell’ottica di dover concordare una struttura tariffale per singola prestazione valida a livello nazionale e condivisa da tutti i partner tariffali interessati. Inoltre, a seconda della struttura tariffale i partner sono tenuti a rispettare le decisioni del DFI almeno due volte l’anno e a concordare una tariffazione per le nuove analisi.
Pertanto, è lecito dubitare che la prevista modifica della legge possa effettivamente contribuire a una rimunerazione delle analisi più rapida ed efficace e, quindi, a ridurre i costi nel sistema sanitario.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La modifica dell’articolo 52 LAMal prevede, tra le altre cose, che la Confederazione mantenga la competenza di esaminare le analisi in termini di efficacia, appropriatezza ed economicità e di stabilire, in un elenco positivo, quali analisi debbano essere rimunerate dall’AOMS. Pertanto, il carico di lavoro per la Confederazione non è inferiore rispetto a quello che le deriverebbe se, oltre all’esame delle analisi, stabilisse anche la tariffa.
A seconda della forma della tariffa convenuta, il ruolo della Confederazione potrebbe essere determinante. Se la decisione è di mantenere una tariffa per singola prestazione, la Confederazione avrebbe il ruolo di autorità di approvazione e dovrebbe verificare che la convenzione tariffale sia conforme alla legge e ai principi di equità e di economicità (art. 46 cpv. 4 LAMal, in combinato disposto con l’art. 59c OAMal).
In passato si sono verificati diversi casi di blocco delle trattative tariffali e la tendenza è in aumento. Non è possibile escludere blocchi di questo tipo nemmeno nell’ambito dell’EA. Se i partner tariffali non si accordano su una struttura tariffale per singola prestazione, il Consiglio federale dovrà stabilirla in via sussidiaria.
Per tutti questi motivi, ci si può aspettare ad un carico di lavoro supplementare per la Confederazione che potrebbe richiedere risorse aggiuntive. In base all’esito dei dibattiti parlamentari sul presente progetto e nel contesto dell'entrata in vigore, dovrà essere esaminata la necessità di risorse umane per l'attuazione di questo emendamento.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re-
gioni di montagna
Ai Cantoni potranno essere assegnate competenze aggiuntive per quanto riguarda l’approvazione delle convenzioni tariffali o la determinazione delle tariffe, salvo che non venga negoziata una convenzione tariffale valida su tutto il territorio nazionale o a meno che i partner tariffali non giungano a un accordo su una tariffa.