Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/64: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie: negoziazione delle tariffe dell’elenco delle analisi · 20 pagine
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3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 La normativa vigente: allegato 3 OPre, elenco delle analisi
L’AOMS assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi (art. 25 cpv. 1 LAMal). Tali prestazioni comprendono, segnatamente, le analisi prescritte dal medico o da altri fornitori di prestazioni autorizzati.
Conformemente all’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal, il DFI emana un elenco di analisi con tariffa, previa consultazione della commissione competente e in conformità ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6 LAMal. La (CFAMA) è responsabile di esaminare le domande di ammissione o modifica delle analisi dell’EA. È composta da sedici esperti del settore, al fine di garantire che ogni domanda di ammissione o modifica dell’EA sia esaminata nel modo più specifico e competente possibile. La composizione della commissione è pubblica23. La commissione valuta se l’analisi soddisfa i criteri legali di efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 cpv. 1 LAMal) e formula una raccomandazione in tal senso al DFI. Quest’ultimo decide in merito alle modifiche dell’allegato 3 OPre tenendo conto delle raccomandazioni della CFAMA. La procedura di adeguamento dell’EA richiede solitamente dai nove ai dodici mesi. L’elenco completo viene pubblicato generalmente due o tre volte all’anno e le relative modifiche sono pubblicate sul sito Internet dell’UFSP (art. 60 OA-Mal e art. 28 cpv. 2 OPre)24.
L’elenco completo delle analisi a carico dell’AOMS è pubblicato nell’allegato 3 OPre (art. 28 OPre). In questo senso, l’EA costituisce un elenco positivo, esaustivo e vincolante, per cui soltanto le analisi che vi figurano possono essere rimunerate dall’AOMS, purché siano soddisfatte le altre condizioni legali. Le tariffe dell’EA si applicano esclusivamente alle cure ambulatoriali. Per le cure ospedaliere, le analisi sono generalmente comprese nell’importo forfettario (art. 49 LAMal).
Il contenuto e la struttura dell’EA sono stati rivisti nel 2021 e l’elenco consta di quattro capitoli, di cui i primi tre relativi a gruppi di analisi delle seguenti categorie: «Chimica/Ematologia/Immunologia» (capitolo A), «Genetica medica» (capitolo B) e «Microbiologia» (capitolo C). Il capitolo D comprende le posizioni generali come tasse (d’incarico, di presenza) e supplementi (per notte, per prelievo a domicilio ecc.). Nell’EA figurano oltre 1200 posizioni tariffali nelle quali sono definite le condizioni e le tariffe a carico dell’AOMS, nonché i tipi di laboratori autorizzati a fatturare le prestazioni. A seconda del tipo di laboratorio che esegue l’analisi, alla singola posizione tariffale possono essere applicate tasse e supplementi aggiuntivi del capitolo D. Questi ultimi non si applicano alle analisi rapide.
Dal 2015, infatti, vige un sistema di tariffazione diverso per 33 analisi rapide effettuate nei laboratori degli studi medici. I risultati sono disponibili in tempi brevi, il che consente ai medici di prendere decisioni diagnostiche o terapeutiche già nel corso della consultazione (diagnosi in presenza del paziente, ai sensi dell’art. 54 cpv. 1 lett. a n. 2 OA-Mal)25. Le analisi rapide sono state introdotte nel quadro del piano direttore «Medicina di famiglia e medicina di base», derivato dal controprogetto diretto del Consiglio
23 Cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html > Documentazione > Commissioni extraparlamentari > Per tipo di organo > Commissioni consultive > DFI, CFAMA.
24 Cfr. www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA).
25 Cfr. www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA) > Schede informative > Scheda informativa Capitolo Analisi rapide. 9/20