Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/74: Legge sul lavoro (eccezione per i dipendenti di aziende di nuova costituzione) · 19 pagine

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dbis auf Arbeitnehmende von Betrieben in den ersten fünf Jahren seit Firmengründung, die aufgrund eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells am Unternehmenserfolg beteiligt sind, ausgenommen sind Betriebe im Bauhauptgewerbe ».11

Secondo GastroSuisse, solo i dipendenti non assoggettati al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) sarebbero interessati dalla proposta della maggioranza. Si tratta di dipendenti con un ampio potere decisionale o che possono influenzare il corso degli affari e lo sviluppo dell’azienda. Ad esempio coloro che possono assumere o licenziare il personale o determinare la politica salariale dell’azienda. Questa Federazione vede nel progetto un’opportunità per datori di lavoro e dipendenti con una funzione direttiva di concentrarsi sulla posa della prima pietra di un futuro successo commerciale di lunga durata e di fornire un contributo supplementare in una fase decisiva dell’azienda, soprattutto se direttamente coinvolti nei suoi risultati.

Alcuni partecipanti ritengono che il limite di cinque anni debba essere esteso. È il parere della SWESA che, senza indicare una durata auspicata, spiega come nei settori basati sulla ricerca, fra cui la biotecnologia, l’ingresso sul mercato avrebbe spesso luogo in un secondo tempo. La SSA condivide questa opinione e propone di estendere il periodo a sette anni per tenere conto dei massicci investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dalle start up nei primi anni. Per quanto riguarda il Forum PMI, la maggioranza dei suoi membri propone un’estensione a dieci anni perché, in molti casi, tra la costituzione di un’azienda e l’inizio effettivo dell’attività possono trascorrere svariati anni. Inoltre, in settori come la biotecnologia, l’ingresso sul mercato si verificherebbe dopo diversi anni.

ZHK e VZH e l’USI, infine, ritengono che la chiara delimitazione di un periodo di cinque anni fornisca certezza giuridica alle aziende e ai lavoratori interessati e consenta all’ispettorato del lavoro di effettuare controlli più semplici. EIT.swiss ritiene che il fatto di definire le start up come aziende «costituite da meno di cinque anni» sia opportuno.

Per Travail.Suisse, il criterio dell’iscrizione al registro di commercio non è sufficiente come punto di partenza per la costituzione di una società. Spiega che l’iscrizione nel registro avviene anche quando una società straniera viene costituita in Svizzera o viene aperta una nuova filiale di una società già affermata in Svizzera. A seconda della formulazione scelta, le aziende svizzere o straniere che aprono una nuova filiale in Svizzera potrebbero rientrare nel campo di applicazione della deroga al campo di applicazione della legge sul lavoro pur non essendo «nuove» aziende. Travail.Suisse ritiene pertanto che l’iscrizione nel registro di commercio non dovrebbe essere l’unico criterio per determinare l’età dell’azienda.

Per l’asib, un abuso da parte di aziende che non sono in realtà start up sarebbe inevitabile: un’azienda esistente dovrebbe semplicemente costituire una nuova persona giuridica – come le nuove unità svizzere e altre filiali delle grandi banche locali create in questi ultimi anni – e il diritto del lavoro non si applicherebbe più a gran parte del suo personale nei cinque anni successivi. Se la modifica della legge è davvero volta a promuovere le start up propriamente dette, ossia giovani aziende con modelli commerciali innovativi, pochi fondi propri e, inizialmente, pochi dipendenti, sarebbe per lo meno necessario che l’ambito delle aziende interessate fosse molto più ristretto.

Secondo NW, l’allargamento a tutte le aziende porterebbe inevitabilmente a un aumento delle nuove iscrizioni nel registro di commercio dopo cinque anni. Teme che ciò comporti un inutile sovraccarico amministrativo. Anche VS è di questo parere. NW, JU, AR, SP, UNIA, l’USS temono che le aziende esistenti aggirino l’eccezione prevista creando nuove persone

11 «La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l’articolo 3a: dbis ai lavoratori di aziende senza contratti collettivi di lavoro applicabili costituite da meno di cinque anni che partecipano al risultato dell’azienda sulla base di un modello di partecipazione del personale o dbis ai lavoratori di aziende costituite da meno di cinque anni che partecipano al risultato dell'azienda sulla base di un modello di partecipazione del personale, a eccezione delle aziende del settore principale dell'edilizia.»