Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/74: Legge sul lavoro (eccezione per i dipendenti di aziende di nuova costituzione) · 19 pagine
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Poiché il tipo di modello di partecipazione non è limitato o chiaramente definito, Travail.Suisse spiega che la partecipazione dei dipendenti potrebbe consistere in azioni fittizie pagate in un secondo tempo, o addirittura mai, a seconda dello sviluppo dell’azienda: un simile scenario si ripeterebbe probabilmente spesso, dato che almeno il 50 per cento delle aziende di nuova costituzione non sopravvive ai primi cinque anni. Inoltre il progetto della maggioranza non è limitato a un gruppo particolare di lavoratori, come di solito accade in altri articoli di legge o ordinanze. Secondo Travail.Suisse, l’abolizione delle norme sulla durata del lavoro e del riposo avverrebbe pertanto senza che i lavoratori interessati godano in contropartita di determinati privilegi, come un salario elevato o la libertà di organizzare il proprio orario di lavoro. Travail.Suisse giudica pertanto il campo di applicazione personale troppo ampio.
Secondo l’UNIA, l’USS e il PS il criterio della partecipazione è problematico: senza il diritto di co-decisione garantito da una funzione direttiva, la partecipazione dei lavoratori costituirebbe una riduzione delle loro garanzie salariali. L’UNIA, l’USS e il PS ritengono che un’eccezione alla rilevazione della durata del lavoro e del riposo non sarebbe giustificabile. Sottolineano inoltre che l’articolo 73a OLL 1 prevede tale eccezione associandola a criteri come l’importo del salario e l’autonomia, spesso soddisfatti per i lavoratori con una funzione direttiva. Secondo l’UNIA, l’USS e il PS, per la redditività a medio e lungo termine di una start up sarebbe fondamentale garantire le condizioni di lavoro e di salario usuali in una regione o in un settore, ad esempio quelle stabilite dal partenariato sociale nei contratti collettivi di lavoro. L’UNIA, l’USS e il PS non vedono come l’attuazione di questa iniziativa possa migliorare la competitività delle nuove aziende con la partecipazione dei lavoratori, stimata nel messaggio solo all’1-3 per cento.
Per l’USI e la SWESA, invece, il criterio di partecipazione è opportuno. Secondo l’USI i dipendenti direttamente coinvolti nei risultati dell’azienda e che possono influenzarne le sorti vanno trattati alla stregua degli imprenditori e beneficiare del medesimo margine di manovra. Devono inoltre essere in grado di organizzare il proprio tempo di lavoro in modo autonomo, senza essere limitati dalla LL.
La SWICO, infine, ritiene concludente che la limitazione si applichi solo ai dipendenti che contribuiscono finanziariamente ai risultati dell’azienda. Idealmente, il lavoro extra è compensato finanziariamente dai risultati aziendali che ne derivano.
4.2 Art. 3 lett. dbis LL – Secondo la minoranza (Aeschi Thomas e altri)
NE sostiene questa variante perché ritiene che la definizione delle aziende interessate e la cerchia dei lavoratori potenzialmente coinvolti dal progetto della maggioranza non siano sufficientemente determinati.
Anche EIT.swiss respinge il criterio di partecipazione del personale e sostiene la proposta Aeschi. Secondo questa organizzazione, la costituzione di una start up non coinvolgerebbe unicamente i suoi proprietari, ma anche altri gruppi di lavoratori che non sarebbero disposti o in grado di assumersi rischi personali. Per questi dipendenti sarebbe opportuno fare riferimento al testo della CET-S dell’iniziativa parlamentare 16.414, tenendo conto del fatto che per diploma di istruzione superiore non si intende solo un diploma universitario, ma anche uno di formazione professionale superiore.
Per quanto riguarda l’aspetto facoltativo, l’asib preferisce questa variante, perché i lavoratori devono esprimere il loro consenso alla non applicazione della legge sul lavoro.
I Verdi Liberali, invece, non sostengono la proposta in quanto sarebbe limitata alle aziende del settore servizi e non terrebbe pertanto conto di una parte sostanziale di lavoratori impiegati nelle start up mediche e tecnologiche. ZHK e VZH sostengono che la proposta di Aeschi limiterebbe, tra l’altro, la portata dell’iniziativa parlamentare in modo estraneo alla pratica.