Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 18 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell’ordinanza sull’efficienza energetica

1.1.7 Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (allegato 1.18)

Secondo il regolamento (UE) 2015/1188 nell’UE sono ammessi gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale soltanto se aventi un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente, a seconda della tecnologia (p. es. apparecchi a diffusione radiante), del 34 - 38 per cento o superiore. Queste esigenze minime sono state riprese in Svizzera nell’allegato 1.18 OEEne. Sia nell’UE che in Svizzera gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale non sono contrassegnati con un’etichettaEnergia.

Dal 1° gennaio 2023 sono ammessi in Svizzera gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale soltanto se aventi un’efficienza energetica del riscaldamento d’ambiente superiore al 39 per cento. Per soddisfare questa esigenza gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale devono presentare le caratteristiche seguenti:

Apparecchi per il riscal-  Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore damento d’ambiente lo- giornaliero

cale portatili  Rilevamento di presenza

Apparecchi per il riscal-  Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore damento d’ambiente lo- giornaliero

cale fissi  Rilevamento di finestre aperte

 Limitazione del tempo di funzionamento

 Opzione di controllo a distanza

Apparecchi per il riscal-  Controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperadamento d’ambiente lo- tura ambiente e/o esterna

cale ad accumulo  Temporizzatore giornaliero

 Rilevamento di finestre aperte

 Opzione di controllo a distanza

Apparecchi per il riscal-  Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore damento d'ambiente lo- giornaliero

cale a diffusione ra-  Rilevamento di presenza

diante (riscaldamenti a  Rilevamento di finestre aperte

infrarossi)  Limitazione del tempo di funzionamento

 Termometro a globo nero

Rispetto a quelle attuali, le nuove esigenze minime per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale consentono di ridurre il consumo annuo di energia elettrica di 254 GWh14 (per una durata di utilizzo di 25 anni).

Nel 2021 l’UFE ha commissionato un’analisi della situazione concernente la legislazione cantonale in materia di energia15. Poiché non sono interessati dagli articoli 1.13–1.14 del MoPEC, i riscaldamenti elettrici a resistenza decentrali (ossia gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale) in numerose leggi cantonali sull’energia non sono vietati. Solamente sei Cantoni hanno stabilito un obbligo di risanamento dei riscaldamenti elettrici a resistenza decentrali; questi, tuttavia sono presenti solamente in una piccola parte degli edifici dotati di apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale. Con l’inasprimento delle esigenze minime, la Confederazione riduce l’offerta sul mercato e sostiene in tal modo i Cantoni nella sostituzione dei riscaldamenti elettrici centrali negli edifici residenziali.

14 Un esempio, per confronto: 10 GWh corrispondono al consumo di elettricità medio annuo di 2000 economie domestiche.

15 Interface Politikstudien, «Beschleunigung des Ersatzes von Elektro-heizungen – aktuelle Massnahmen und verbleibende Hindernisse», BFE, 2022.