Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell’ordinanza sull’efficienza energetica

Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione degli apparecchi, la Svizzera riprende le prescrizioni dell’UE; fanno eccezione unicamente le deroghe previste dall’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8). Pertanto l’articolo 2 lettera c numero 5 OIPPE deve essere modificato inserendo gli scaldacqua elettrici convenzionali.

È fissato un termine transitorio di 12 mesi per la cessione degli apparecchi che non rispettano le nuove esigenze minime.

1.1.6 Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti (allegato 1.16)

Secondo il regolamento (UE) 813/2013 nell’UE sono ammessi gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente con caldaia e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti con caldaia aventi un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ≥ 36 per cento – o una classe di efficienza energetica D o superiore. Queste esigenze minime sono state riprese in Svizzera nell’allegato 1.16 OEEne.

Le esigenze per l’installazione e la sostituzione di riscaldamenti a resistenza centrali (ossia gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti) sono prescritte dai Cantoni. Dalla metà del 2022 in tutti i Cantoni è generalmente vietata l’installazione nelle nuove costruzioni e la sostituzione di questo tipo di apparecchi, con alcune eccezioni in diversi Cantoni. Un inasprimento delle attuali esigenze minime per gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti pone un’ulteriore esigenza per la messa sul mercato e sostiene in tal modo i Cantoni nell’esecuzione delle rispettive leggi sull’energia.

Considerate le eccezioni rimanenti, la vendita annua di riscaldamenti centrali a resistenza in Svizzera è stimata a circa 100 unità. Dal 1° gennaio 2023 gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti sono ammessi in Svizzera soltanto se aventi un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente superiore al 40 per cento – o una classe di efficienza energetica D o superiore. Con questa nuova esigenza minima gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti non saranno più ammessi in Svizzera. Rispetto a quelle attuali, le nuove esigenze minime per apparecchi per il riscaldamento d’ambiente consentono di ridurre il consumo annuo di energia elettrica di 35 GWh13 (per una durata di utilizzo di 25 anni).

Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione degli apparecchi, la Svizzera riprende le prescrizioni dell’UE; fanno eccezione unicamente le deroghe previste dall’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8). Pertanto l’articolo 2 lettera c numero 5 OIPPE deve essere modificato inserendo gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente con caldaia e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti con caldaia.

È fissato un termine transitorio di 12 mesi per la cessione degli apparecchi che non rispettano le nuove esigenze minime.

13 Un esempio, per confronto: 10 GWh corrispondono al consumo di elettricità medio annuo di 2000 economie domestiche.