Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 18 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell’ordinanza sull’efficienza energetica

Nel 2020 in Svizzera sono stati venduti circa 60 000 apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale16. Stando a uno studio di mercato condotto da Lemon Consult AG la difficile situazione dei dati relativi agli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale emerge anche dall’analisi di mercato. Mancano dati riguardanti le vendite dei riscaldamenti elettrici. Si constata che nessuno dei prodotti impiegati è fabbricato da una ditta con sede in Svizzera. Inoltre, emerge che i riscaldamenti elettrici ad accumulo non sono prodotti in Svizzera e che solo pochi pannelli infrarossi provengono dal nostro Paese. Tutte le ditte oggetto di indagine dispongono di un’offerta di prodotti alternativa.

È importante sottolineare che l’inasprimento delle esigenze minime attuali non riguarda gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale per le seguenti utilizzazioni specifiche, poiché al momento non esistono alternative mature sotto il profilo tecnico ed economico:

 riscaldamenti per banchi nelle chiese

 riscaldamenti di soccorso

Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione degli apparecchi, la Svizzera riprende le prescrizioni dell’UE; fanno eccezione unicamente le deroghe previste dall’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8). Pertanto l’articolo 2 lettera c numero 5 OIPPE deve essere modificato inserendo gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale.

È fissato un termine transitorio di 12 mesi per la cessione degli apparecchi che non rispettano le nuove esigenze minime.

1.1.8 Macchine da caffè per uso domestico (allegato 3.2)

In Svizzera il consumo di energia e l’efficienza energetica delle macchine da caffè per uso domestico devono essere dichiarati in un’etichettaEnergia. Nonostante l’UE non preveda alcuna esigenza per questa categoria di apparecchi, in Svizzera le indicazioni per l’etichettatura (all. 3.2 n. 3 OEEne) sono stabilite analogamente ai regolamenti delegati dell’UE per quanto concerne l’etichettatura energetica (direttiva 2010/30/UE) di altri elettrodomestici.

Con la nuova modifica dell’allegato 3.2 OEEne le differenze ancora esistenti vengono armonizzate con le esigenze per quanto attiene all’etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet (regolamento delegato UE 518/2014). Vengono quindi aggiunte le seguenti esigenze per la vendita su Internet:

 il meccanismo di visualizzazione dell’etichettaEnergia deve essere riportato in prossimità del prezzo del prodotto;

 l’etichettaEnergia può essere visualizzata mediante una visualizzazione annidata;

 in caso di visualizzazione annidata l’immagine utilizzata per accedere all’etichettaEnergia è costituita da una freccia nel colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto;

Figura 2: freccia relativa all’etichettaEnergia nella visualizzazione annidata nella vendita su Internet

16 Lemon Consult AG, «Beschleunigung des Ersatzes von Elektroheizungen - Eine technisch-ökonomische Analyse», BFE, 2022.