Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 18 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell’ordinanza sull’efficienza energetica

1. Punti essenziali del progetto

L’aumento dell’efficienza energetica costituisce un pilastro della Strategia energetica 2050 del Consiglio federale. Di conseguenza, nel suo messaggio del 18 giugno 2021 concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (FF 2021 1666) l’Esecutivo ha sottolineato l’importanza di migliorare l’efficienza energetica, in particolare quella elettrica. Il Consiglio federale intende mantenere, e in parte potenziare, gli strumenti esistenti, ad esempio le prescrizioni riguardanti gli apparecchi. Alla luce di ciò, con le modifiche proposte dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’efficienza energetica (OEEne, RS 730.02) sono adeguate le prescrizioni concernenti i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie.

La maggior parte delle modifiche consiste in un inasprimento delle esigenze per l’efficienza di apparecchi elettrici volte ad aumentare l’efficienza elettrica. Di regola per gli utilizzatori di tali apparecchi questo si traduce in una riduzione delle spese (calcolando i costi lungo l’intero ciclo di vita). In tal modo, la riduzione complessiva del consumo di energia elettrica contribuisce a medio-lungo termine alla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico.

Poiché tali modifiche rendono le esigenze più severe rispetto a quelle attualmente in vigore nell’UE, rappresentano degli ostacoli tecnici al commercio. Secondo la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio le prescrizioni tecniche della Svizzera possono divergere da quelle dell’UE se ciò è reso necessario da interessi pubblici preponderanti (art. 4 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC; RS 946.51). Pertanto, nell’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8) vanno previste ulteriori deroghe. In simili casi il Consiglio federale deve valutare in modo approfondito la proporzionalità delle misure di cui all’articolo 4 capoverso 3 LOTC e prevedere espressamente delle deroghe al principio «Cassis-de-Dijon». Quest’analisi dettagliata si concluderà una volta valutati gli esiti della consultazione sulla base, in particolare, dei pareri espressi dai rappresentanti del settore e dai consumatori. Non sono necessarie nuove deroghe per i gruppi di prodotti per i quali l’OIPPE già le preveda (frigoriferi, asciugabiancheria domestiche, serbatoi di accumulo dell’acqua calda).

In generale per la cessione degli apparecchi che non rispettano le nuove esigenze minime è stabilito un termine transitorio di un anno fino al 31 dicembre 2023.

Sono interessati i seguenti gruppi di prodotti:

 frigoriferi

 asciugabiancheria domestiche

 lavastoviglie per uso domestico

 armadi refrigerati professionali

 scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda

 apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti

 apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale

 lavastoviglie professionali

 apparecchi da cucina professionali

Le restanti modifiche chiariscono questioni concernenti la prassi di esecuzione oppure sono di natura puramente redazionale.

Inoltre vengono leggermente modificate le prescrizioni concernenti l’etichettatura dell’efficienza energetica e del consumo di energia per la vendita su Internet delle macchine da caffè per uso domestico.

Per una lettura più agevole, sono eliminati i termini transitori già scaduti. Dagli allegati 1.2 (lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria domestiche), 1.12 (display elettronici) e 1.22 (sorgenti luminose e unità di alimentazione separate) vengono eliminate solo le disposizioni transitorie superate.