Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 18 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell’ordinanza sull’efficienza energetica

Le modifiche vanno a beneficio anche dei consumatori finali, poiché sul mercato non saranno più disponibili apparecchi inefficienti con elevati costi lungo il ciclo di vita. Solitamente i costi d’acquisto degli apparecchi più efficienti sono superiori a quelli degli apparecchi meno efficienti, ma i costi energetici durante l’intera durata di vita degli apparecchi risultano nettamente inferiori.

Le esigenze per l’efficienza più ambiziose rispetto a quelle dell’UE rappresentano un ostacolo tecnico al commercio. Nell’ambito delle modifiche della presente revisione si utilizzano per quanto possibile le categorie, le definizioni e la terminologia UE. Così facendo si riducono al minimo le differenze rispetto alle norme europee e si semplifica l’esecuzione delle nuove deroghe.

Poiché non contengono ulteriori obblighi, le modifiche dell’allegato 4.1 OEEne non provocano costi aggiuntivi per l’economia e la società. Le modifiche nei sistemi degli operatori di mercato sono imposte dal passaggio ai dati CoC. Si tratta di un cambiamento necessario e non conseguente essenzialmente alla presente revisione della OEEne, poiché in futuro per l’immatricolazione dei veicoli non si potranno più utilizzare le approvazioni del tipo. Lo strumento per l’allestimento dell’etichettaEnergia verrà adattato dall’UFE e potrà essere utilizzato, come avvenuto sinora, dagli importatori e dai commercianti.

4. Rapporto con il diritto europeo

L’adeguamento al diritto europeo avviene secondo i principi contenuti nella legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione di apparecchi la Svizzera riprende fondamentalmente, tra le altre, le prescrizioni dell’UE; sono ammesse unicamente le deroghe previste dall’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE;

RS 946.513.8).

Pertanto, a seguito delle modifiche della OEEne previste, nell’articolo 2 lettera c numero 5 OIPPE devono essere integrati i seguenti prodotti quali nuove deroghe rispetto al diritto UE:

 lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete,

 armadi refrigerati professionali con raccordo alla rete del tipo armadi congelatori verticali con un volume netto fino a complessivi 800 litri (una sottocategoria dell’allegato 1.14 «Armadi refrigerati professionali con raccordo alla rete»),

 scaldacqua elettrici convenzionali (una sottocategoria dell’allegato 1.15 «Scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda»),

 apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente con caldaia e apparecchi elettrici di riscaldamento misti con caldaia (una sottocategoria dell’allegato 1.16 «Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti»),

 apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale (una sottocategoria dell’allegato 1.18 «Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale»),

 lavastoviglie professionali con raccordo alla rete,

 piani cottura, salamandre e friggitrici professionali con raccordo alla rete.

La revisione dell’allegato 4.1 OEEne si orienta alle modifiche dei regolamenti UE. I dati CoC sono approntati dall’USTRA e si basano sui formati europei.