Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 18 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell’ordinanza sull’efficienza energetica

Il calcolo si basa su un prezzo dell’energia elettrica di 15 ct./kWh (prezzo medio per le aziende).

Secondo lo studio ogni anno in Svizzera saranno vendute 1474 nuove salamandre e 5067 friggitrici. La durata di vita tecnica prevista è di mediamente 12 anni. Sulla base dell’indagine complementare, per i piani di cottura si stima una vendita di 500 pezzi all’anno e una durata di vita di 20 anni.

Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione degli apparecchi, la Svizzera riprende le prescrizioni dell’UE; fanno eccezione unicamente le deroghe previste dall’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8). Pertanto l’articolo 2 lettera c numero 5 OIPPE deve essere modificato inserendo piani cottura, salamandre e friggitrici professionali con raccordo alla rete.

È fissato un termine transitorio di 12 mesi per la cessione degli apparecchi che non rispettano le nuove esigenze minime.

2. Ripercussioni finanziarie, sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le modifiche degli allegati 1.1–1.5, 1.14–1.16, 1.18, 2.14, 2.15 e 3.2 per quanto concerne le esigenze minime per l’efficienza e le prescrizioni per la dichiarazione sono disciplinate a livello federale; Cantoni e Comuni non partecipano alla relativa attuazione. Le esigenze nuove e modificate riguardanti gli apparecchi generano un onere supplementare per la Confederazione.

Le modifiche dell’allegato 4.1 non comportano un onere supplementare permanente in termini finanziari o di personale per la Confederazione, i Cantoni o i Comuni. Potrebbero insorgere dei costi per l’adeguamento dei sistemi; questo adeguamento, tuttavia, è necessario a prescindere dalle modifiche della presente revisione, poiché il passaggio ai dati CoC è attuato anche nell’ambito delle immatricolazioni e l’approvazione del tipo sarà sempre meno rilevante.

3. Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la società

La maggior parte delle modifiche proposte nella presente revisione permette di sfruttare al meglio il potenziale di efficienza energetica degli apparecchi elettrici. Le modifiche degli allegati 1.1–1.5, 1.14– 1.16, 1.18, 2.14 e 2.15 stabiliscono esigenze minime ambiziose per l’efficienza energetica, garantendo così che gli apparecchi venduti siano più efficienti e consumino meno elettricità. Ciò contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e della sicurezza dell’approvvigionamento a medio-lungo termine. I risparmi sono conseguiti durante l’intera durata di utilizzo degli apparecchi, mediamente di 15 anni.

Rispetto a quelle attuali, queste nuove esigenze minime consentono di ridurre il consumo annuo di energia elettrica di oltre 800 GWh. Questa riduzione è calcolata per la durata di vita degli apparecchi (tra i 4 e i 25 anni). I risparmi complessivi conseguiti sono superiori, poiché per diversi anni le esigenze minime stabilite dalla Svizzera sono più ambiziose di quelle dell’UE. Applicando un calcolo conservativo si stima un risparmio di elettricità superiore a 4 TWh.

Se attraverso i programmi di promozione si puntasse a un risparmio nell’ordine di 1–4 TWh, la Confederazione dovrebbe impiegare da 38 a 150 milioni di franchi.24 E in ogni caso non si avrebbe la certezza di ottenere un risparmio grazie alla promozione poiché farne richiesta è facoltativo.

24 Mediamente nelle gare pubbliche per l’efficienza elettrica (ProKilowatt) il contributo utilizzato per ogni kWh di elettricità risparmiato è pari a 3,6 ct. Fonte: EFK. 2017. Evaluation der Wettbewerblichen Ausschreibungen, pag. 23.