Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 19 pagine
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Rapporto sui risultati concernente la modifica della legge sulle banche – Concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica
«too big to fail» dovrebbe escludere proprio questo, affinché ciò non resti lettera morta. Secondo Brunetti, l’alternativa a un regime di liquidazione non può essere il salvataggio predisposto dallo Stato.
Secondo ZKB non è chiaro se la competenza decisionale per l’intervento dello Stato spetti al DFF o ad altri. Data la sua rilevanza, sarebbe auspicabile che fosse menzionata esplicitamente nell’articolo 10b capoverso 2 AP-LBCR.
3.4.4 Capitale di riserva (art. 12 AP-LBCR) e capitale convertibile (art. 13 AP-LBCR)
UBS sostiene questi adeguamenti, ma propone una precisazione riguardo al capitale di riserva: mentre l’articolo 653 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni (CO), nella disciplina relativa all’aumento con capitale condizionale, prevede una riserva esplicita a favore della LBCR per il capitale convertibile, nel CO manca una corrispondente riserva a favore del capitale di riserva. Per ragioni di coerenza, UBS chiede pertanto di inserire nel CO una corrispondente riserva anche a favore del capitale di riserva.
Per quanto attiene all’articolo 12 AP-LBCR, UBS sottolinea che, secondo l’articolo 704 capoverso 1 numero 5 CO, la creazione di capitale di riserva richiede una maggioranza di almeno due terzi dei voti rappresentati e la maggioranza dei valori nominali rappresentati. Per la creazione di capitale convertibile, invece, è richiesta soltanto la maggioranza semplice. Questa disparità di trattamento non sarebbe giustificata, dal momento che sia il capitale convertibile sia il capitale di riserva costituirebbero strumenti particolari per le banche, in grado di rafforzare rapidamente la loro base di capitale in caso di crisi. UBS chiede pertanto che nell’articolo 12 capoverso 3 AP-LBCR venga introdotta un’ulteriore riserva, in base alla quale l’articolo 704 capoverso 1 numero 5 CO non si applichi e sia sostituito da una maggioranza semplice come nel caso del capitale convertibile.
3.4.5 Misure di protezione (art. 26 cpv. 1 lett. h e i AP-LBCR)
Secondo Homburger, la possibilità della FINMA di impartire istruzioni alla banca o ai suoi organi è già disciplinata nell’articolo 26 capoverso 1 lettera a LBCR. Sotto il profilo del diritto materiale non è pertanto necessaria una nuova lettera i. Qualora per motivi di trasparenza venisse comunque introdotta una regolamentazione esplicita, Homburger ne raccomanda una riformulazione, in quanto non si tratterebbe di una base legale corrispondente all’articolo 30b LBCR per l’ammortamento o la conversione di strumenti dei fondi propri di base supplementari, bensì di una base conforme all’articolo 29 OFoP, e questa «[...] sarebbe da utilizzare conformemente alla struttura contrattuale di tali strumenti [... ]» per sopperire alle perdite o per il salvataggio delle banche.
3.4.6 Concessione di garanzie in caso di dissesto (art. 32a AP-LBCR)
Secondo il PLR è importante che non sussista un diritto generale a un mutuo a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto e che la decisione della concessione spetti al Consiglio federale nel singolo caso. Le severe condizioni previste nel progetto per la concessione di un PLB sono accolte favorevolmente (BE, PLR, I Verdi, PS, Travail.Suisse, ZHK-ZBV). Esse sarebbero adeguate e proporzionate al fine di minimizzare possibili effetti collaterali negativi (ASB, ABPS, ZHK-ZBV). Inoltre sarebbero sostanzialmente mirate e proporzionate allo scopo di ridurre gli incentivi inappropriati (PLR, Raiffeisen).
Secondo KRZH, il potere discrezionale del Consiglio federale e della BNS nel concedere un PLB sarebbe eccessivo; mancherebbe un approccio basato sulla prevedibilità per la popolazione, la quale in ultima analisi deve sopportare le conseguenze finanziarie di una crisi. Occorrerebbero criteri e strumenti più incisivi per stabilire la soglia a partire dalla quale la garanzia delle SIB diventi troppo onerosa per l’economia svizzera e cantonale. Il progetto sarebbe