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Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 19 pagine
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 26 maggio 19615 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 13a cpv. 1 e 2
1 Sono tenuti a pagare i contributi:
a. gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni;
b. gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni.
2 L'obbligo contributivo cessa alla fine del mese in cui si raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.
2. Ordinanza del 29 novembre 19956 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Art. 4 cpv. 3
3 I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS che avrebbero comportato un aumento della rendita di vecchiaia vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall’ammontare del rimborso.