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Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 19 pagine

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Art. 33c, rubrica

Riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento in caso di ricaduta e conseguenze tardive

Art. 46 cpv. 2

2 Il valore del riscatto è calcolato secondo le basi contabili giusta l’articolo 89 capoverso 1 della legge. Si tiene conto della trasformazione in una rendita complementare quando il beneficiario di rendite raggiungerà l’età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS23.

Art. 134 cpv. 2

2 Le persone che raggiungono l’età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS24 possono stipulare una nuova assicurazione facoltativa solo se sono state assicurate d’obbligo durante tutto l’anno precedente.

Art. 147b cpv. 1

1 L’aliquota graduata di riduzione ai sensi del numero II capoverso 2 della modifica del 25 settembre 201525 della legge si applica nel seguente modo:

a. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS26 nel 2025, un quinto;

b. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS nel 2026, due quinti;

c. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS nel 2027, tre quinti;

d. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS nel 2028, quattro quinti.

9. Ordinanza del 10 novembre 199327 sull’assicurazione militare

Art. 19 cpv. 3

3 Gli articoli 6quater e 34d dell’ordinanza del 31 ottobre 194728 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo

23RS 831.10

24RS 831.10

25RU 2016 4375

26RS 831.10

27RS 833.11

28 RS 831.101