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Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 19 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti «%ASFF_YYYY_ID»
b. gli accantonamenti tecnici per l’effettivo da trasferire; e
c. una riserva di fluttuazione di valore sufficiente.
2 La riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo è sufficiente, se corrisponde almeno alla riserva di fluttuazione di valore dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo.
3 Se un istituto che calcola la riserva di fluttuazione di valore separatamente per ogni datore di lavoro affiliato rileva l’effettivo in qualità di cassa pensioni affiliata, la riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo è sufficiente, se corrisponde almeno al valore posto come obiettivo dall’istituto per ciascuna cassa pensioni affiliata oppure se vi è una garanzia corrispondente, analoga a quella di cui all’articolo 58 capoverso 2 lettera a.
4 La data di riferimento per la valutazione del finanziamento sufficiente è il momento convenuto per il rilevamento.
5 La valutazione del finanziamento sufficiente è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo. Nella valutazione il perito tiene conto dell’andamento dell’effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti nonché di casi pendenti e latenti.
6 L’istituto di previdenza che rileva l’effettivo deve esigere una nuova valutazione, se tra il momento della valutazione del finanziamento sufficiente e l’emanazione della decisione:
a. il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell’effettivo da trasferire registrano una variazione pari o superiore al 10 per cento; o
b. il grado di copertura dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo secondo il capoverso 2 ha registrato una variazione pari o superiore al 10 per cento.
Titolo prima dell’art. 18
Sezione 4: Prestazioni dell’assicurazione
Art. 48 Valutazione
(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)
Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono stabilite in base al calcolo attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 52e LPP.