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Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 19 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 211 Tasse postali e tasse di pagamento

1 Le tasse ed i diritti per gli invii postali e i versamenti interni, nonché all’estero in virtù di accordi bilaterali, derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti presso le casse di compensazione e l’UCC sono finanziati dal Fondo di compensazione AVS.

2 L’assunzione delle tasse e dei diritti può essere estesa ai compiti delegati secondo l’articolo 63a LAVS, se questi sono svolti insieme con un invio secondo il capoverso 1. Le tasse e i diritti derivanti esclusivamente da questi compiti delegati devono essere finanziati a carico dei medesimi.

3 L’UFAS, d’intesa con le unità aziendali interessate della Posta Svizzera, prescrive i particolari d’applicazione.

Art. 211bis cpv. 3

Abrogato

Art. 211quater cpv. 1

1 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conformemente all’articolo 68 LEF10 se è comprovato che il debitore non le paga.

Art. 211quinquiesAssunzione delle spese per i sistemi d’informazione

1 Le spese per sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale sono assunte dal Fondo di compensazione AVS, se sono adempiute le seguenti condizioni:

a. i sistemi d’informazione comportano agevolazioni per gli organi esecutivi, gli assicurati o i datori di lavoro nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 63 LAVS;

b. i sistemi d’informazione servono allo scambio di informazioni tra più organi esecutivi;

c. i sistemi d’informazione possono essere sviluppati o gestiti dall’UCC in modo centralizzato ed economico.

2 L’UFAS verifica l’adempimento delle condizioni e decide in merito all’assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

10 RS 281.1